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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5514
DDL0453-0002
Relazione Camera n. 453-A (DDL12-453-A)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C453A, C1358A. TESTIPDL
...C453A, C1358A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC453A ZZ12 ZZRL ZZRM
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    Onorevoli Colleghi! -- La proposta di legge costituzionale
  A.C. n. 453, d'iniziativa del deputato Scanu riguardante la
  modifica dell'articolo 43 dello Statuto speciale per la
  Sardegna mira ad eliminare il contrasto con il disposto della
  legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 che, modificando
  la lettera  b)  dell'articolo 3 di quello Statuto, ha
  attribuito a quest'ultima la potestà legislativa esclusiva in
  materia di ordinamento degli enti locali e delle relative
  circoscrizioni in deroga all'articolo 133 della Costituzione
  che, per il mutamento delle circoscrizioni o l'istituzione di
  nuove province, prevedeva una legge della Repubblica su
  iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione.
    E' opportuno ricordare, a tale proposito, che il secondo
  comma dell'articolo 43 dello Statuto Sardo prevede che una
  legge regionale possa modificare le circoscrizioni e le
  funzioni delle province, ma in conformità con la volontà delle
  popolazioni interessate dalla modifica; tale competenza
  risulta altresì limitata alla sola modifica della
  circoscrizione e non all'istituzione di nuove province.
    Sulla base di queste considerazioni, sarebbero possibili
  solo due opzioni giuridiche: la prima, che il secondo comma
  dell'articolo 43 dello Statuto sia considerato tacitamente
  abrogato dall'entrata in vigore della legge costituzionale n.
  2 del 1993; la seconda, invece, consiste nell'eliminare ogni
  dubbio interpretativo inerente ai poteri regionali nella
  materia in questione attraverso un'iniziativa legislativa che
  ponga fine al suddetto contrasto.
    In considerazione delle particolari forme e condizioni di
  autonomia di cui, in base allo spirito della nostra Carta
  fondamentale, deve godere una regione ad autonomia
  speciale, la presente proposta si limita ad abrogare il
  secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto consentendo così
  la piena operatività della previsione del disposto contenuto
  nella lettera  b)  dell'articolo 3 dello Statuto speciale
  per la Sardegna (così come modificata dalla ricordata legge
  costituzionale n. 2 del 1993) che assegna alla potestà
  legislativa esclusiva della regione l'ordinamento degli enti
  locali e delle relative circoscrizioni.
    Circa l'abrogazione contestuale della norma che prevede di
  sentire le popolazioni interessate, lo stesso Statuto,
  all'articolo 32, prevede la possibilità che i disegni di legge
  del consiglio regionale possano essere sottoposti a
  referendum  popolare su deliberazione della Giunta o
  quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri
  o da diecimila elettori.
    Si ritiene quindi superfluo prevedere un'ulteriore norma
  che, nel dettaglio, disponga su materie già disciplinate in
  via generale dallo Statuto stante anche la natura di
  referendum  preventivo e il rinvio alla legge regionale
  contenuto nello stesso articolo 32.
    In relazione alla problematica relativa alla revisione
  degli Statuti speciali, è opportuno evidenziare in questa sede
  che gli stessi possono derogare per le singole regioni a norme
  del testo costituzionale entro i limiti di quanto necessario
  per assicurare alle stesse "forme e condizioni particolari di
  autonomia" richiamate dall'articolo 116 della Costituzione.
    Questi rilievi impongono alcune considerazioni in ordine ai
  limiti di tale potere di revisione con riferimento al caso di
  specie relativo alla revisione dello Statuto speciale per la
  Sardegna: infatti, tale potere di revisione, in relazione
  all'ambito
 
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  istituzionale in cui è stato conferito, deve essere
  opportunamente circoscritto in funzione delle finalità per il
  perseguimento delle quali è stato attribuito, oltre che dai
  generali principi costituzionali.
    Seri dubbi di costituzionalità potrebbero sorgere in
  relazione ad un intervento di revisione che tendesse, o di
  fatto mirasse, più che a garantire l'autonomia speciale, a
  limitarne la possibile forza espansiva al di fuori della
  normativa costituzionale.
    Si deve rilevare inoltre che l'attuale Statuto speciale per
  la Sardegna, all'articolo 32, soddisfa l'ambito
  costituzionalmente
  garantito, fugando ogni dubbio sulla necessità di farlo
  coesistere con il secondo comma dell'articolo 43.
    In conclusione, si ritiene, per i motivi sueposti, coerente
  con lo spirito del nostro ordinamento costituzionale in
  materia di regioni ad autonomia speciale, la proposta di legge
  di iniziativa del deputato Scanu, in quanto rispettosa dei
  principi autonomistici che il nostro Costituente ha espresso
  negli articoli 5 e 116 della Carta fondamentale.
                                         RONCHI,  Relatore.
 
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