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Onorevoli Colleghi! -- La proposta di legge costituzionale
A.C. n. 453, d'iniziativa del deputato Scanu riguardante la
modifica dell'articolo 43 dello Statuto speciale per la
Sardegna mira ad eliminare il contrasto con il disposto della
legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 che, modificando
la lettera b) dell'articolo 3 di quello Statuto, ha
attribuito a quest'ultima la potestà legislativa esclusiva in
materia di ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni in deroga all'articolo 133 della Costituzione
che, per il mutamento delle circoscrizioni o l'istituzione di
nuove province, prevedeva una legge della Repubblica su
iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione.
E' opportuno ricordare, a tale proposito, che il secondo
comma dell'articolo 43 dello Statuto Sardo prevede che una
legge regionale possa modificare le circoscrizioni e le
funzioni delle province, ma in conformità con la volontà delle
popolazioni interessate dalla modifica; tale competenza
risulta altresì limitata alla sola modifica della
circoscrizione e non all'istituzione di nuove province.
Sulla base di queste considerazioni, sarebbero possibili
solo due opzioni giuridiche: la prima, che il secondo comma
dell'articolo 43 dello Statuto sia considerato tacitamente
abrogato dall'entrata in vigore della legge costituzionale n.
2 del 1993; la seconda, invece, consiste nell'eliminare ogni
dubbio interpretativo inerente ai poteri regionali nella
materia in questione attraverso un'iniziativa legislativa che
ponga fine al suddetto contrasto.
In considerazione delle particolari forme e condizioni di
autonomia di cui, in base allo spirito della nostra Carta
fondamentale, deve godere una regione ad autonomia
speciale, la presente proposta si limita ad abrogare il
secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto consentendo così
la piena operatività della previsione del disposto contenuto
nella lettera b) dell'articolo 3 dello Statuto speciale
per la Sardegna (così come modificata dalla ricordata legge
costituzionale n. 2 del 1993) che assegna alla potestà
legislativa esclusiva della regione l'ordinamento degli enti
locali e delle relative circoscrizioni.
Circa l'abrogazione contestuale della norma che prevede di
sentire le popolazioni interessate, lo stesso Statuto,
all'articolo 32, prevede la possibilità che i disegni di legge
del consiglio regionale possano essere sottoposti a
referendum popolare su deliberazione della Giunta o
quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri
o da diecimila elettori.
Si ritiene quindi superfluo prevedere un'ulteriore norma
che, nel dettaglio, disponga su materie già disciplinate in
via generale dallo Statuto stante anche la natura di
referendum preventivo e il rinvio alla legge regionale
contenuto nello stesso articolo 32.
In relazione alla problematica relativa alla revisione
degli Statuti speciali, è opportuno evidenziare in questa sede
che gli stessi possono derogare per le singole regioni a norme
del testo costituzionale entro i limiti di quanto necessario
per assicurare alle stesse "forme e condizioni particolari di
autonomia" richiamate dall'articolo 116 della Costituzione.
Questi rilievi impongono alcune considerazioni in ordine ai
limiti di tale potere di revisione con riferimento al caso di
specie relativo alla revisione dello Statuto speciale per la
Sardegna: infatti, tale potere di revisione, in relazione
all'ambito
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istituzionale in cui è stato conferito, deve essere
opportunamente circoscritto in funzione delle finalità per il
perseguimento delle quali è stato attribuito, oltre che dai
generali principi costituzionali.
Seri dubbi di costituzionalità potrebbero sorgere in
relazione ad un intervento di revisione che tendesse, o di
fatto mirasse, più che a garantire l'autonomia speciale, a
limitarne la possibile forza espansiva al di fuori della
normativa costituzionale.
Si deve rilevare inoltre che l'attuale Statuto speciale per
la Sardegna, all'articolo 32, soddisfa l'ambito
costituzionalmente
garantito, fugando ogni dubbio sulla necessità di farlo
coesistere con il secondo comma dell'articolo 43.
In conclusione, si ritiene, per i motivi sueposti, coerente
con lo spirito del nostro ordinamento costituzionale in
materia di regioni ad autonomia speciale, la proposta di legge
di iniziativa del deputato Scanu, in quanto rispettosa dei
principi autonomistici che il nostro Costituente ha espresso
negli articoli 5 e 116 della Carta fondamentale.
RONCHI, Relatore.
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