| (Attività del Centro di comunicazione
sul lavoro).
1. Il Centro di comunicazione sul lavoro:
a) elabora un piano di interventi per la
realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 che viene
approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il parere della Commissione centrale per l'impiego,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) acquisisce dati ed informazioni, ricerche e
studi, sia in ambito nazionale che anche in ambito delle
iniziative adottate da organismi internazionali e delle
Comunità europee, finalizzati allo svolgimento delle attività
di propria competenza;
c) promuove programmi di sviluppo delle tecniche di
comunicazione, finalizzati al lavoro, con particolare riguardo
alle nuove tecnologie, alla multimedialità ed alla
integrazione dei sistemi, individuando a tal fine opportune
forme di coordinamento e cooperazione tra soggetti pubblici e
privati operanti sul mercato del lavoro;
d) organizza campagne pubblicitarie, che abbiano
come finalità la trasmissione di messaggi di utilità sociale
sulle tematiche del lavoro, avvalendosi a tale scopo delle
indicazioni di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 1991,
n. 223;
e) attua ogni altra iniziativa ritenuta utile per
favorire la comunicazione sul mercato del lavoro.
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