| (Progetti di comunicazione sul lavoro).
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 possono
presentare progetti di comunicazione:
a) gli enti locali e gli istituti pubblici,
comunque denominati;
b) le aziende locali e i loro consorzi, le società
consortili anche in forma cooperativa;
c) gli enti di informazione stampata, radiofonica e
televisiva e agenzie pubblicitarie;
d) le cooperative di giovani;
e) le scuole, le università, gli istituti
specializzati, i centri privati di informazione sul lavoro a
carattere sindacale, privato, sociale.
2. Con uno o più decreti, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale definisce i requisiti dei soggetti che
possono presentare progetti di comunicazione, i termini di
presentazione e i modelli in conformità dei quali devono
essere redatte le domande di incentivazione nonché l'entità
dei contributi.
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