| ...Decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1994 (*).
Norme di interpretazione e di modificazione del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive integrazioni, concernente soppressione
dell'EFIM.
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| 1. Il personale del soppresso EFIM e del Comitato di
liquidazione EAGAT, il quale viene soppresso a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, cessa dal rapporto di impiego decorsi
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso
spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale
data. Entro lo stesso termine, il predetto personale ha
facoltà di presentare domanda per la riassunzione, con la
procedura di cui al comma 2, nelle pubbliche
amministrazioni.
2. Con decreti del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi,
le condizioni, i requisiti e le modalità per la riassunzione
nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, previa
determinazione dei carichi di lavoro, nei limiti delle
esistenti dota-zioni organiche e compatibilmente con le
esigenze della liquidazione, del personale di cui al comma 1
cessato dal rapporto di impiego successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e che risulti in
servizio alla stessa data.
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3. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo
si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7
febbraio 1979, n. 29.
4. Con i decreti di cui al comma 2 e sulla base delle
comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, sono
determinate le corrispondenze con le qualifiche e profili
vigenti per il personale delle amministrazioni statali.
5. Al personale riassunto compete il trattamento
economico comprendente lo stipendio e le indennità a qualunque
titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale
in cui ciascun dipendente è inquadrato.
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