| Onorevoli Colleghi! -- La normativa che regola il concorso
notarile risale al 1926 (regio decreto 14 novembre 1926, n.
1953) e la sua inadeguatezza a consentire una corretta
gestione dell'accesso alla professione è ormai da anni sotto
gli occhi di tutti gli addetti ai lavori. Detta normativa è
stata infatti emanata in un periodo in cui gli studi
universitari e la successiva laurea erano raggiungibili da un
esiguo numero di persone. Oggi, al contrario, coloro che, per
i più svariati motivi, intendono partecipare al concorso sono
aumentati a dismisura.
Accanto a coloro che legittimamente presentano la domanda
ve ne sono molti altri che lo fanno per motivi del tutto
personali: ferie pagate, possibilità di rientro dall'estero,
assenza giustificata dal posto di lavoro in momenti
particolarmente
gravosi. Molte domande sono presentate da persone che tentano
il concorso sperando in un colpo di fortuna, che ritengono
possa comunque servire per fare esperienza, che pensano, forse
in buona fede, ma senza alcun riscontro oggettivo, di avere la
sufficiente preparazione. Per tutti questi motivi il numero
degli elaborati è aumentato in misura tale da impedire una
corretta valutazione degli stessi ed il normale susseguirsi
dei concorsi.
Per conoscere la valutazione delle prove del concorso
bandito dal Ministero di grazia e giustizia e svoltosi nei
giorni 10, 11 e 12 luglio 1991 sono stati necessari circa due
anni, con tutti i disagi economici e professionali che si
possono facilmente intuire.
Occorre quindi istituire un filtro preventivo alle
candidature; solamente così si
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eviteranno ai candidati prove estenuanti e non consone al
grado di preparazione richiesto. Il candidato è obbligato a
lunghe e faticose code in attesa di essere perquisito e poter
quindi accedere ai locali dove, dopo un'interminabile attesa,
viene dettato il testo della prova scritta, sostenuta in
locali inevitabilmente angusti dove regnano la confusione ed
il rumore, situazioni locali intollerabili soprattutto per chi
si è effettivamente preparato e necessiterebbe di una adeguata
concentrazione. Un ridotto numero di elaborati consentirebbe
anche di superare la norma contenuta nell'articolo 22 del
regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, che prevede di
passare alla valutazione del tema successivo solo se nei
precedenti il candidato abbia conseguito il minimo richiesto
per l'approvazione, impedendo quindi una valutazione
complessiva dell'esaminando.
Sono state prospettate varie soluzioni per ridurre il
numero dei candidati, quali quella di portare a tre il numero
massimo delle prove sostenibili dal candidato, abbassare il
limite di età da cinquanta a trentacinque anni, addirittura di
rimettere al giudizio del notaio presso il quale si è svolta
la pratica la possibilità di partecipare al concorso. Nessuno
di questi sistemi appare però in grado di raggiungere il
duplice obiettivo di una valutazione ponderata e di un
trattamento dignitoso in tempi accettabili per i candidati.
La strada da percorrere appare quindi quella, suggerita
anche dalla categoria, della preselezione informatica, che ha
il pregio di non essere aprioristicamente preclusiva
per nessuno, di valutare le prove con uniformità di
giudizio e di creare quello sbarramento di conoscenze minime
che si ritiene ormai indispensabile. Si deve a tal fine
abbandonare ogni pregiudizio legato ad esami svolti con
quiz che possono sembrare troppo superficiali o di non
facile comprensione e quindi inidonei a valutare la
possibilità di accesso ad una prova così complessa.
L'informatica è ormai entrata a pieno titolo nella nostra
società, gli stessi notai utilizzano ampiamente i
computer e si trovano a dialogare con conservatorie e
catasti informatizzati. E' quindi tempo che, anche per
risolvere i suesposti problemi, si utilizzi quanto messo a
disposizione dalla tecnologia.
Con la presente proposta di legge si intende, quindi,
ottenere una giusta preselezione dei candidati, ma anche
imporre alla commissione esaminatrice la valutazione dei tre
elaborati anche nel caso in cui il primo, o i primi due non
abbiano raggiunto il minimo richiesto per l'approvazione, al
fine di permettere al concorrente di conoscere il proprio
grado di preparazione e di predisporre di conseguenza un
appropriato piano di studi in vista del successivo
concorso.
Così facendo si rischia ovviamente di avere comunque una
esigua dotazione di commissari in rapporto non più al numero
dei candidati ma a quello dei temi da correggere. Si ritiene
quindi opportuno, con la presente proposta, elevare il numero
dei commissari componenti la commissione da cinque a dieci.
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