| 1. Dopo l'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n.
1953, è inserito il seguente:
"&&3Art. 8- bis. - 1. Al concorso per esame sono
ammessi coloro che abbiano superato la preselezione
informatica operata secondo le modalità da stabilire con
decreto del Ministro di grazia e giustizia".
2. Il decreto di cui all'articolo 8- bis del regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
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