| 1. L'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n.
1953, come modificato dal regio decreto 2 maggio 1932, n. 496,
è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. La commissione esaminatrice, da
nominare con decreto del Ministro di grazia e giustizia, è
composta da:
a) due magistrati, anche se in servizio presso il
Ministero di grazia e giustizia, aventi grado non inferiore a
consigliere di Cassazione o equiparato, uno dei quali la
presiede;
b) due professori di materie giuridiche in una
università o istituto superiore di grado universitario;
c) due consiglieri di corte d'appello o equiparati
in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia con
funzioni di direttore capo di ufficio o di ispettore
superiore;
d) quattro notai anche se cessati dall'esercizio
notarile".
| |