| 1. Al terzo comma dell'articolo 22 del regio decreto 14
novembre 1926, n. 1953, come sostituito dall'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n.
231, le parole: "solo se, rispettivamente al primo ed al
secondo sia stato attribuito il minimo richiesto per
l'approvazione" sono soppresse.
2. Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 22 del regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come sostituito
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1950, n. 231, sono abrogati.
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