| (Autorizzazione all'effettuazione
della lotteria del Fiore).
1. E' autorizzata, a partire dall'anno 1994,
l'effettuazione della "Lotteria del Fiore" collegata alla
manifestazione espositiva denominata "Biennale del Fiore di
Pescia".
2. Gli utili della lotteria di cui al comma 1 sono devoluti
per il 50 per cento allo Stato e per il 50 per cento al
Comitato della Biennale del Fiore, che destina tale quota al
finanziamento di iniziative atte alla promozione del
florovivaismo italiano sui mercati nazionali ed
internazionali.
3. La lotteria del Fiore per quanto non disposto dalla
presente legge, è disciplinata dalla legge 4 agosto 1955, n.
722, come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, in
materia di lotterie, tombole e pesche.
| |