| (Vendita dei biglietti all'estero).
1. I biglietti della lotteria autorizzata ai sensi
dell'articolo 1 possono essere venduti anche all'estero,
conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.
2. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE),
l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e gli
organismi operanti all'estero all'uopo individuati con decreto
del Ministro delle finanze, sono autorizzati, previa intesa
con lo stesso Ministero delle finanze, a distribuire
all'estero i biglietti di cui al comma 1.
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