Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5540
DDL0458-0002
Progetto di legge Camera n. 458 - testo presentato - (DDL12-458)
(suddiviso in 128 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C458. TESTIPDL
...C458.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC458 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- 1.  Il decreto legislativo
  luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, completando il
  processo di abrogazione della legislazione corporativa,
  introdotta nel 1926 per tutte le categorie di lavoratori, e di
  restaurazione dei princìpi democratici, nel ricostituire gli
  ordini ed i consigli professionali, in sostituzione dei
  soppressi sindacati fascisti, affermò, con l'articolo 18, che,
  "fino a quando non si sarà provveduto alla riforma
  dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si
  applicano anche alle professioni di avvocato e di
  procuratore".
    Nei decenni successivi sono state apportate alcune limitate
  modifiche normative e sono state proposte numerose iniziative,
  sia a livello ministeriale, sia di singoli parlamentari,
  tendenti all'approvazione di un nuovo ordinamento
  professionale.  Tuttavia nessuna è giunta a compimento.
    La presente proposta di legge si propone pertanto lo scopo
  di adempiere l'obbligo assunto dal legislatore nel 1944, di
  adeguare cioè, anche sotto il profilo normativo, la funzione
  difensiva alle esigenze ed alle attese della società civile,
  che, con l'apertura delle frontiere comunitarie, permette la
  libera circolazione dei beni e dei servizi e che impone,
  pertanto, di consentire agli avvocati italiani di prepararsi a
  competere, con un ordinamento moderno, con adeguate strutture
  e professionalità, al confronto con i professionisti delle
  altre nazioni.
    2.  La necessità della riforma del complesso di norme che
  regolano l'organizzazione strutturale dell'ordine forense e
  l'esercizio della attività difensiva è stata avvertita da
  diversi decenni e, di conseguenza, il dibattito tra le varie
  espressioni di pensiero è stato ampio ed approfondito.
 
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    In particolare il Consiglio nazionale forense convocò, a
  Rimini, nel maggio 1982, l'assemblea straordinaria dei
  presidenti degli ordini forensi, nonché delle rappresentanze
  ufficiali dell'Unione delle curie, della Federazione dei
  sindacati degli avvocati e procuratori, dell'Associazione dei
  giovani avvocati, che espressero, nella mozione finale, i
  princìpi e le direttive di massima ai quali si sarebbe dovuto
  ispirare il nuovo ordinamento professionale.
    Tale documento, meglio noto come la "Carta di Rimini", ha
  individuato i princìpi essenziali, ai quali, ad avviso
  dell'Avvocatura italiana, doveva essere ispirata la riforma
  dell'ordinamento.
    Successivamente, il 14 ottobre 1983 fu presentato al Senato
  della Repubblica il disegno di legge n. 231, d'iniziativa dei
  senatori Ricci, Marinucci Mariani ed altri, dal titolo "Nuovo
  ordinamento della professione forense", al quale fece seguito
  la proposta di legge n. 2186 ad iniziativa dei deputati
  Maceratini ed altri.
    Indi, lo stesso Consiglio nazionale forense predispose un
  proprio articolato, che sullo schema del testo del disegno di
  legge n. 231, modificò le formulazioni di quest'ultimo
  ritenute incompatibili con i princìpi della "Carta di
  Rimini".
    L'anticipata interruzione della IX legislatura ha però
  impedito al Parlamento di esaminare le proposte di riforma.
    La spinta verso una concreta volontà riformatrice ha
  trovato ulteriori momenti di manifestazione nei Congressi
  nazionali giuridici forensi di Salerno (1985) e di Ancona
  (1987); in esecuzione di una mozione approvata in tale ultimo
  consesso, il presidente del Consiglio nazionale forense
  istituì una commissione che, in esecuzione del mandato
  conferitole, elaborò un nuovo schema di proposta di
  riforma.
    Si presenta ora la seguente proposta di legge al fine di
  realizzare, avendo riguardo alle richieste della categoria,
  quelle esigenze pubbliche connesse con l'organizzazione e
  l'esercizio della professione forense.
    3.  L'articolato della proposta di legge si divide in nove
  capi, relativi a:
      capo I (articoli 1-14): Disposizioni generali;
      capo II (articoli 15-27): Organi e funzioni degli ordini
  forensi circondariali;
      capo III (articoli 28-37): Organi e funzioni del
  Consiglio nazionale forense;
      capo IV (articoli 38-44): Elezione del consiglio
  dell'ordine e del Consiglio nazionale forense;
      capo V (articoli 45-54): Iscrizione negli albi
  professionali, elenchi e registri;
      capo VI (articoli 55-62): Tenuta degli albi
  professionali, elenchi e registri;
      capo VII (articoli 63-82): Accesso alla professione;
      capo VIII (articoli 83-105): procedimento
  disciplinare;
      capo IX (articoli 106-117): Disposizioni finali - Norme
  di attuazione e transitorie.
    Il complesso delle disposizioni costituenti il progetto del
  nuovo ordinamento professionale è ispirato, dunque, ai
  princìpi che animano la "Carta di Rimini" ed i successivi
  documenti redatti in occasione dei Congressi forensi di
  Salerno e Ancona e riafferma l'autonomia e l'indipendenza
  dell'Avvocatura.
    Questi valori, infatti, sono cardini essenziali ai fini
  della libertà di difesa e, di conseguenza, del corretto
  esercizio della funzione giudiziaria.
    Già nel 1874, la relazione presentata alla Camera dei
  deputati dalla Commissione incaricata di riferire sul progetto
  di legge, che sarebbe poi divenuto il primo ordinamento
  forense italiano, testualmente precisava che, "se non si vuole
  teoricamente ammettere la qualificazione di pubblico ufficio
  attribuita alle due professioni, di avvocato e di procuratore,
  nel senso volgarmente accolto, non si potrà almeno sconoscere
  che il necessario rapporto e contatto di chi le esercita
  coll'ordine giudiziario, e col ministero pubblico,
  rappresentante presso i tribunali del potere esecutivo, non
  dia origine e causa al bisogno di provvedere alla indipendenza
  del ministero della difesa e della assistenza legale dalla
  autorità costituita, essendo appunto essenzialissima
 
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  condizione della buona e utile difesa il sentirsi
  e il sapersi autonoma e indipendente), evidenziando inoltre la
  necessità di una "perfetta indipendenza amministrativa e
  disciplinare del sodalizio da qualunque supremazia che quella
  non sia della legge".
    Il principio dell'indipendenza dell'attività difensiva ha,
  poi, trovato formale riconoscimento anche nell'articolo 17 del
  "protocollo sullo statuto della Corte di giustizia",
  ratificato con legge 13 marzo 1958, n. 204, secondo il quale
  "gli avvocati che compaiano avanti alla Corte godono dei
  diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio
  indipendente delle loro funzioni".
    Né può essere trascurato - ad ulteriore dimostrazione del
  valore universale del principio dell'indipendenza
  dell'Avvocatura - il deliberato assunto del VII Congresso
  mondiale per la prevenzione del crimine e per il trattamento
  dei delinquenti, organizzato dall'ONU, svoltosi a Milano nel
  luglio 1985, che, dopo aver sottolineato "che gli ordini degli
  avvocati e le altre organizzazioni professionali hanno un
  ruolo cruciale da svolgere e una responsabilità da assumere in
  ciò che concerne la protezione e la difesa dei loro
  appartenenti contro ogni restrizione ed ingerenza, oltre che
  il rispetto della loro morale professionale", ha raccomandato
  "agli Stati membri di assicurare la protezione degli avvocati
  nell'esercizio della loro professione contro ogni
  restrizioneoppressione da chiunque provenga".
    Naturalmente il riconoscimento di tali valori non può
  prescindere dalla funzione attribuita al Ministero di grazia e
  giustizia, al quale è demandato il compito di vigilanza,
  intervenendo in via residuale ove si manifestino disfunzioni
  tali da impedire il corretto esercizio dei poteri attribuiti
  nell'ambito dell'autonomia ed autogoverno degli ordini.
    4.  La definizione della professione forense, fissata
  nell'articolo 1, appare particolarmente significative ed
  evidenzia, con vigore espressivo, l'autonomia della funzione
  difensiva, il suo valore ai fini dell'attuazione dei princìpi
  costituzionali, nonché l'insostituibilità della stessa "nella
  attuazione della giustizia".
    Il testo dell'articolo 1 sottolinea anche che gli avvocati
  realizzano, oltre che "i diritti di libertà" dei cittadini,
  "la conoscenza delle leggi", ponendo così in evidenza la
  rilevanza ed il significato di questo compito, che - in
  dipendenza dello sviluppo dei rapporti economico-sociali,
  della proliferazione e della maggiore complessità della
  legislazione - ha acquisito una dimensione sempre più vasta,
  perché, attraverso esso, è possibile evitare il sorgere di
  controversie.
    La delicatezza dell'attività di consulenza stragiudiziale,
  particolarmente nella fase pregiudiziale, è evidentissima,
  giacché è agevole comprendere che l'errata impostazione di una
  questione - per effetto di un parere inesatto - può esporre il
  cliente a conseguenze molto gravi di ordine sostanziale e
  processuale.
    La rilevanza di questo compito, attribuito all'avvocato,
  risulta ancora più evidente oggi, alla luce della sentenza n.
  364 del 24 marzo 1988 della Corte costituzionale, che ha
  sancito l'illegittimità dell'articolo 5 del codice penale
  nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità
  dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.
    La funzione consultiva, dunque, ha anche un rilievo sociale
  indiscutibile, poiché, oltre a consentire al cliente la
  "conoscenza" delle leggi e, quindi, di esercitare i suoi
  diritti ed adempiere i suoi doveri in modo corretto, può
  evitare l'ingresso nelle aule giudiziarie di controversie
  superflue - con risparmi per il servizio giudiziario in
  termini di risorse umane e temporali, impiegabili in modo più
  produttivo - e può porre colui che si rivolge all'avvocato in
  condizione di accertare i limiti della legittimità e liceità
  della condotta che intende assumere.
    Né di poco rilievo è il richiamo alla garanzia della difesa
  dei non abbienti, che è considerata compito essenziale e
  socialmente qualificante dell'Avvocatura.
    L'articolo 1, inoltre, sancisce, in conformità degli
  unanimi orientamenti dell'Avvocatura italiana, l'abolizione
  della distinzione
 
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  tra avvocati e procuratori legali, che - nel tempo e
  nella pratica - ha ormai perduto ogni rilevanza.
  L'unificazione delle due categorie risponde ad una moderna
  concezione dell'attività forense, che fornisce opportuna e
  logica soluzione ad una problernatica aperta fin dal primo
  ordinamento forense (quello della legge 8 giugno 1874, n.
  1938) che aveva manifestato incongruenze ingiustificate anche
  nella disciplina successiva.
    Lo stesso ordinamento vigente, che riconosce tra le due
  professioni numerosi punti di stretto contatto, ammettendo il
  passaggio dall'una all'altra sulla base del semplice criterio
  dell'anzianità e sanzionando il principio dell'assommarsi
  nella stessa persona delle due funzioni, rileva
  l'insufficiente giustificazione di una distinzione che
  l'evoluzione del sistema processuale ha svuotato di ogni
  contenuto concreto.
    L'articolo 2 identifica le funzioni dell'avvocato,
  riservando, però, ai professionisti iscritti nell'albo
  speciale tenuto dal Consiglio nazionale forense il patrocinio
  davanti le giurisdizioni superiori.
    I valori dell'autonomia, dell'indipendenza e
  dell'autogoverno dell'Avvocatura costituiscono il fondamento
  di numerose altre norme, tra le quali quelle contenute negli
  articoli 3 (Doveri), 4 (Difesa d'ufficio), 5 (Segreto e
  discrezione professionali), 6 (Perquisizioni ed ispezioni
  presso gli uffici degli avvocati), 7 (Ispezioni fiscali), 8
  (Potere disciplinare), 9 (Ordini forensi), 21 (Funzioni del
  consiglio dell'ordine), 44 (Ricorsi contro le elezioni del
  Consiglio nazionale forense) e nell'intero capo VIII
  (Procedimento disciplinare).
    Gli articoli 6 e 7 prevedono, con riferimento alle
  perquisizioni ed alle ispezioni fiscali presso gli studi
  professionali, una disciplina specifica per la categoria degli
  avvocati, strettamente correlata alle esigenze particolari
  della loro funzione; tale disciplina peraltro non intacca il
  principio della sottoposizione degli stessi alle regole
  fissate negli articoli 52 del decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 33 del decreto del
  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
    L'articolo 9 - oltre agli ordini circondariali, istituiti
  nella sede di ogni tribunale - prevede al comma 2 la
  costituzione dell'"Ordine nazionale forense del quale fanno
  parte di diritto tutti gli iscritti negli albi della
  professione forense".
    E' vero che il processo normativo di "entificazione" dei
  gruppi professionali attuato dallo Stato - nel rispetto delle
  tradizioni delle organizzazioni più antiche - è stato
  realizzato su base locale e che, pertanto, gli ordini forensi
  hanno un ambito territoriale corrispondente alla ripartizione
  in circondari del territorio dello Stato; tuttavia, si è
  ritenuto di dover introdurre la nuova norma che istituisce
  formalmente l'Ordine nazionale forense in quanto, come ha
  precisato una autorevole dottrina, "il fatto che gli
  appartenenti alle singole professioni facciano parte di ordini
  o collegi a carattere locale non significa però che essi non
  possano o non debbano essere considerati come componenti di un
  ordinamento unitario di ampiezza nazionale.  La classe
  professionale si presenta infatti come una unità sociale
  dotata di regole comuni, valide ed operanti in tutto il
  territorio dello Stato: onde, se non può essere considerata
  come un unico ente giuridico, non può non essere considerata
  come un ordinamento giuridico unitario".
    A conferma di tale assunto, si è sottolineato che, "anche
  dove manchi una entificazione giuridica dell'intera classe,
  esistono, del resto, organi che sono propri della classe nella
  sua unità", quali i consigli nazionali delle varie
  professioni, sicura "espressione delle rispettive classi
  professionali" e testimonianza della loro formazione ed
  autonomia.
    Il Consiglio nazionale forense - soggetto dell'ordinamento
  statuale, derivato dal Consiglio superiore forense istituito
  con la legge 25 marzo 1926, n. 453 - è il vertice
  dell'ordinamento forense.
    Il comma 2 dell'articolo 9 e le norme dettate nel capo III
  (articoli da 28 a 37) regolano i compiti che a detto organismo
  sono affidati.
 
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    La formulazione adottata nel comma 2 dell'articolo 9,
  peraltro, mira a sottolineare che il Consiglio nazionale
  forense - organo preesistente alla formale istituzione
  dell'Ordine nazionale, titolare di poteri ad esso attribuiti
  dall'ordinamento statuale, principale tra i quali quello
  giurisdizionale sugli iscritti agli albi professionali -
  assume esplicitamente, in virtù della nuova disposizione
  normativa, i poteri e le funzioni espressamente indicati nelle
  norme successive.
    Dal complesso dei poteri e delle funzioni ad esso
  attribuite si desume chiaramente la posizione che il Consiglio
  nazionale ha nell'ordinamento professionale qual è delineato
  nella proposta di legge.
    Si è ritenuto di dover escludere una sua posizione di
  preminenza sugli ordini professionali che potesse esplicarsi
  in forma di controllo o di generica vigilanza sull'attività da
  essi svolta, atteso che la sua natura di organo esponenziale
  della categoria non implica la sovraordinazione con
  subordinazione gerarchica degli ordini, i quali hanno e
  debbono conservare la propria autonomia organizzatoria,
  finanziaria e decisionale.
    Si è ritenuto, cioè, che anche per la categoria forense
  dovesse restare ferma la regolamentazione vigente per tutte le
  altre professioni, che sottopone gli ordini professionali alla
  sola vigilanza del Ministero di grazia e giustizia,
  esplicantesi sostanzialmente nel potere di scioglimento
  dell'ordine professionale nel caso di suo irregolare o mancato
  funzionamento.
    Il progetto dell'ordinamento professionale non contempla,
  espressamente, la istituzione, accanto agli ordini, dei
  sindacati forensi o di altre associazioni volontarie degli
  iscritti negli albi professionali o di altri soggetti, in
  quanto una regolamentazione specifica - nell'ordinamento
  professionale forense - avrebbe potuto comportare il rischio
  di una compressione o di una limitazione dei compiti di tali
  organismi volontari.
    L'articolo 11 prevede la possibilità di esercizio della
  professione forense "anche in forma di associazione o di
  società semplice".
    Il problema dell'esercizio dell'attività professionale in
  forma associata, com'è noto, è tema di grande interesse ed
  attualità, e, pertanto, oggetto di numerose proposte di legge
  nelle passate legislature.
    L'esigenza sottesa alle sempre maggiori richieste di
  associazione professionale è quella della realizzazione di una
  più ampia qualificazione dei servizi offerti, che richiede una
  più elevata tecnica organizzativa.  Non va inoltre sottaciuta
  la necessità di affrontare in modo adeguato, la concorrenza di
  professionisti di altri Paesi europei.
    Con la previsione dell'articolo 11 si è pertanto introdotta
  la possibilità di una forma associata dell'esercizio
  dell'attività forense, anticipando, sia pure in modo parziale,
  la normativa da emanarsi, in via generale, per ogni attività
  professionale.
    Quanto alla possibilità di svolgimento in forma di società
  di capitali, pure al fine di salvaguardare i diritti
  patrimoniali degli eredi degli avvocati - esercenti in forma
  associata - premorti, è stato ritenuto che l'ammettere
  l'attività in una forma societaria diversa da quella semplice
  comporta la possibilità che tra i soci che danno vita al
  soggetto giuridico possano introdursi estranei, non
  qualificati professionalmente, con conseguente consolidamento
  di interessi di terzi, assolutamente incompatibili con
  l'autonomia che deve essere, in ogni circostanza, garantita
  all'avvocato ed osservata dallo stesso.
    Del resto, l'adozione di forme societarie diverse da quella
  semplice comporterebbe una serie di conseguenze, vincoli,
  controlli e norme che possono interferire pesantemente
  nell'esercizio dell'attività professionale forense,
  limitandone l'indipendenza, fino a snaturarne i lineamenti
  essenziali.  E' sufficiente, al riguardo, richiamare a titolo
  di esempio solo l'ipotesi che l'ente societario possa essere
  assoggettato a procedura concorsuale, con tutte le deteriori,
  intuitive conseguenze che possono derivare al prestigio e al
  decoro della classe.
    Analoghe considerazioni possono essere formulate in ordine
  alla proposta di consentire l'esercizio dell'attività
  professionale in forma di società cooperativa.
 
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    Tali enti, aventi sempre natura societaria, hanno aspetti
  peculiari, specie per il carattere marcatamente personale
  della partecipazione dei soci all'attività sociale.  A
  differenza delle società di persone, infatti, caratterizzate
  anch'esse dall' intuitus personae,  ma nelle quali
  l'attività può essere svolta anche da terzi nell'ipotesi in
  cui i soci rinuncino al loro diritto di amministrare e si
  limitino a lucrare gli utili prodotti dall'impresa gestita da
  estranei, nelle società cooperative la partecipazione
  personale del socio è connessa e finalizzata all'attività
  dell'ente.
    Pertanto, il vincolo che lega il cooperatore all'ente è ben
  più stretto rispetto a quello che si instaura tra socio e
  società di persone o, ancor più, a società di capitali.  Il
  primo, infatti, è caratterizzato da obblighi più intensi in
  ordine alla partecipazione personale del socio all'attività
  cooperativistica, alla sua collaborazione nel potenziamento e
  nella tutela dell'ente, alla utilizzazione da parte sua dei
  servizi offerti da quest'ultimo, al divieto di azioni che
  possano influire sui fini della cooperativa.
    Questi obblighi sono certamente in contrasto con il già
  citato principio di indipendenza, che costituisce elemento
  essenziale della funzione difensiva.
    Le caratteristiche peculiari dell'attività forense devono
  importare un estremo rigore, e la soluzione di ammettere
  l'esercizio professionale solo nella forma della società
  semplice, come proposto dal Consiglio nazionale forense,
  dunque, mira a garantire il carattere personale della
  prestazione - assicurandone l'esecuzione soltanto da parte di
  chi sia fornito dei necessari titoli di abilitazione e
  limitando l'assunzione della qualità di soci ai professionisti
  iscritti negli albi professionali - ed è, altresì, la più
  coerente con il regime delle incompatibilità, specificamente
  regolato dall'ordinamento professionale.
    L'articolo 12 regola l'uso del titolo di avvocato e non
  contempla quello di "specialista", la cui istituzione non è
  stata prevista per evitare un'esasperazione delle
  settorializzazioni - con danno per un indispensabile, minimo
  comun denominatore della cultura di base dell'avvocato,
  considerata non solo all'atto dell'accesso alla professione,
  ma anche nel corso di quest'ultima - oltre che per non
  consentire motivi specifici di richiami propagandistici.
    Il capo II (articoli da 15 a 27) regola gli organi e le
  funzioni degli ordini forensi circondariali.
    Particolare attenzione è stata riservata alla
  regolamentazione dell'assemblea degli iscritti (articoli da 16
  a 19) ed alle attività del consiglio dell'ordine, prevedendone
  - con disposizione innovativa, notevolmente attesa dagli
  ordini con maggior numero di iscritti - l'articolazione in
  commissioni, fermo, però, rimanendo il potere di ratifica del
  consiglio nella sua interezza sui provvedimenti di queste
  ultime (articolo 24).
    Data la vastità dei compiti attribuiti ai consigli
  circondariali, è stata prevista anche una loro composizione
  numerica più ampia per gli ordini con un elevato numero di
  iscritti (articolo 20).
    Al fine di garantire il continuo rinnovamento dei
  componenti il consiglio dell'ordine, è stata prevista la loro
  rieleggibilità consecutiva per una sola volta negli ordini con
  più di cento iscritti e per due volte in quelli con un numero
  inferiore (articolo 22, comma 2).
    Con disposizioni innovative sono state previste le
  fattispecie di decadenza e sospensione dall'ufficio di
  consigliere (articolo 22, commi 3 e 4), nonché la sostituzione
  dei componenti, decaduti, deceduti, dimessisi o cancellati,
  con il primo dei non eletti (articolo 22, comma 5).
    E' da segnalare, altresì, la costituzione, facoltativa per
  gli ordini con meno di cinquecento iscritti ed obbligatoria
  per quelli con oltre cinquecento iscritti, del collegio dei
  revisori dei conti (articolo 27).
    Il capo III (articoli da 28 a 37) regola gli organi e le
  funzioni del Consiglio nazionale forense.
    Anche per i componenti del Consiglio nazionale forense è
  stata prevista la rieleggibilità per non più di due volte
  consecutivamente, al fine di consentire un giusto equilibrio
  tra le ragioni del costante rinnovo dei suoi componenti e
  quelle della continuità funzionale e d'indirizzo soprattutto
 
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  nell'esercizio dell'attività giurisdizionale (articolo
  30).
    La composizione del Consiglio nazionale forense rimane
  inalterata rispetto alla previsione della legislazione
  attualmente vigente, anche se da più parti è stato evidenziato
  il fenomeno che, in alcuni distretti, il numero degli iscritti
  negli albi professionali (ad esempio Roma, Napoli, eccetera)
  non consente ai fori con un numero minore di iscritti di
  eleggere un proprio candidato in contrasto con il voto del
  foro "egemone".  La valenza quantitativa di questo, infatti, è
  superiore a quella attribuita al complesso dei voti spettanti
  agli ordini di dimensioni ridotte.
    Si è ritenuto, però, che l'alternativa di consentire anche
  ai fori con un numero inferiore di iscritti di eleggere un
  proprio candidato, in aggiunta a quello del foro "egemone",
  altererebbe l'equilibrio tra i vari distretti, attribuendo
  solo ad alcuni di essi una doppia rappresentanza.
    Contemporaneamente, non è stato ritenuto utile, ai fini
  della funzionalità del Consiglio nazionale, un raddoppio
  dell'attuale numero di componenti.
    Pertanto, si è preferita la soluzione già sperimentata,
  regolata negli articoli 30 e 41.
    Le funzioni del Consiglio nazionale forense sono
  espressamente elencate e coordinate, anche alla luce delle
  esperienze fatte dal 1926 ad oggi, nell'articolo 31, mentre la
  loro attuazione è stata rimessa, a seconda delle materie,
  all'adunanza generale del medesimo Consiglio (articolo 32), al
  comitato esecutivo (articolo 35) ed alla commissione per la
  tenuta dell'albo speciale (articolo 37).
    Va sottolineato che si è preferito conservare l'albo
  speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle
  magistrature superiori, continuando ad affidarne la cura al
  Consiglio nazionale forense, per consentire un più agevole
  controllo, attraverso un unico albo della legittimazione dei
  professionisti a difendere innanzi ai predetti collegi.
    Anche per il Consiglio nazionale forense è prevista la
  costituzione di commissioni di studio e lavoro (articolo
  33).
    L'istituzione del collegio dei revisori dei conti (articolo
  36) costituisce una novità, imposta dalla necessità di creare
  una struttura adeguata ai compiti, mentre la regolamentazione
  del comitato esecutivo (articolo 35) è modellata sulla base di
  quella informale, già da tempo esistente per un organo di
  fatto operante, qual è l'ufficio di presidenza.
    Il capo IV (articoli da 38 a 44) disciplina le elezioni del
  consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale forense.  Sono
  stati in proposito indicati specifici requisiti e condizioni
  d'incompatibilità (articolo 38), non previsti dalla
  legislazione attualmente vigente (periodo minimo di anzianità
  d'iscrizione agli albi professionali; incompatibilità per
  precedenti disciplinari).
    Mentre per la nomina dei componenti il consiglio
  dell'ordine è prevista l'elezione con voto diretto, si è
  preferito conservare quale sistema per la nomina dei
  componenti (articolo 41), a garanzia dell'indipendenza del
  Consiglio nazionale forense, valore supremo di particolare
  rilievo per un organismo deputato all'esercizio della funzione
  giurisdizionale in materia disciplinare, quello dell'elezione
  di secondo grado, che assicura, rispetto al metodo
  dell'elezione diretta, una maggiore tutela contro i pericoli
  di conflittualità o di interferenze di gruppi esterni
  all'Avvocatura.
    In materia di ricorsi contro le elezioni dei consigli degli
  ordini è stato confermato il sistema attualmente vigente, che
  prevede la competenza del Consiglio nazionale forense,
  aggiungendovi, per completezza, anche quella sull'elezione
  degli organi del consiglio dell'ordine (articolo 42),
  disponendo espressamente che il ricorso non ha effetto
  sospensivo, salvo che, per gravi ragioni, il Consiglio
  nazionale forense non deliberi la sospensione.  Inoltre è da
  segnalare, per la sua novità, il disposto dell'articolo 44
  (ricorsi contro le elezioni del Consiglio nazionale forense),
  che si ispira ad una più puntuale attuazione dei già citati
  princìpi di autonomia ed indipendenza dell'Avvocatura.
    Il capo V (articoli da 45 a 54) regola le iscrizioni agli
  albi professionali, elenchi e registri.
 
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    Deve rilevarsi, in particolare, come non si sia ritenuto
  opportuno accedere alla tesi, pur sostenuta da una parte
  dell'Avvocatura, della espressa previsione di un limite
  massimo di età per l'iscrizione, per la prima volta, nell'albo
  professionale e dell'obbligo di un esercizio della professione
  in modo effettivo, prevalente e continuativo, quale condizione
  per la permanenza dell'iscrizione nell'albo.
    In proposito sembra necessario tener distinto ciò che
  inerisce all'iscrizione all'albo professionale da quanto
  inerisce a profili di carattere previdenziale: solo con
  riferimento a tale ultimo piano, e quindi in relazione al
  conseguimento di diritti pensio nistici, sembrano, infatti,
  possibili eventuali limitazioni e prescrizioni di durata
  dell'attività professionale.
    Va segnalata la novità costituita dall'articolo 51, che
  ammette la sospensione dall'esercizio professionale per
  incarichi pubblici.
    Merita di essere sottolineata, inoltre, la conferma della
  normativa attualmente vigente, che consente l'iscrizione negli
  albi ai professori universitari di discipline giuridiche senza
  il preventivo esame di abilitazione all'esercizio
  professionale, nonché ai magistrati dopo otto anni di
  esercizio effettivo della professione ed agli avvocati dello
  Stato.
    Ovviamente l'eccezionalità dell'istituto attiene solo alle
  modalità per l'iscrizione agli albi professionali, ma non ha
  alcuna influenza ai fini dello  status  che ne deriva.
    I docenti universitari, gli ex magistrati e gli ex avvocati
  dello Stato esercenti la professione forense, in breve
  sintesi, hanno tutti gli altri diritti e doveri che
  caratterizzano la funzione difensiva, ivi inclusi
  specificamente quelli dettati dalla normativa previdenziale,
  in conformità di quanto disposto dalla relativa
  legislazione.
    La materia delle incompatibilità, che impediscono
  l'iscrizione nell'albo professionale o la sua conservazione,
  ricalca (articoli 48, 49 e 50) - senza rilevanti variazioni e
  con alcune modifiche dettate dalle esperienze accumulate nella
  pratica - la normativa attualmente vigente.
    Del pari va detto a proposito degli avvocati dipendenti di
  enti pubblici (articolo 53), per i quali l'articolato mira a
  recare elementi di chiarezza su alcuni problemi interpretativi
  sorti nelle esperienze pratiche.
    Non è sembrato possibile condividere la proposta
  dell'Unione nazionale degli avvocati degli enti pubblici di
  estendere la categoria degli avvocati ai dipendenti di enti
  diversi da quelli qualificati pubblici da espressa
  disposizione legislativa, ancorché perseguano interessi
  collettivi, in quanto l'inclusione anzidetta potrebbe
  permettere l'eccessiva estensione della categoria con
  pregiudizio degli esercenti la libera professione.
    Il regime delle incompatibilità con l'iscrizione all'albo
  professionale degli avvocati attualmente vigente e quello
  formulato con la proposta in esame - così come è stato
  chiarito dalla giurisprudenza conforme e consolidata del
  Consiglio nazionale forense e della Suprema Corte di
  cassazione - hanno il loro fulcro nella tutela del principio
  che l'avvocato, nel difendere gli interessi della parte che ad
  esso si affida, deve essere libero da ogni condizionamento e
  deve, quindi, poter agire in piena libertà, senza essere
  esposto a pressioni esterne.
    Un rapporto di lavoro subordinato, di per sé, contrasta con
  l'indipendenza che deve caratterizzare l'esercizio della
  professione forense, onde non si può non sancire
  l'incompatibilità di questo con un rapporto di lavoro
  subordinato.
    L'abbandono del principio generale può essere giustificato
  solo in un'ipotesi eccezionale, quale quella di consentire
  agli enti - ai quali l'ordinamento giuridico conferisce poteri
  e prerogative di diritto pubblico, differenziati da quelli
  propri dei soggetti di diritto privato - di disporre di propri
  organi tecnico-legali, a simiglianza dell'Avvocatura dello
  Stato.  Tale eccezione è ammissibile nella presunzione che
  l'avvocato addetto all'ufficio legale di un ente pubblico, per
  lo  status  derivatogli dal rapporto d'impiego pubblico e
  per gli scopi cui tende il suo datore di lavoro, è esposto a
  rischi di condizionamento minori, rispetto
 
                               Pag. 9
 
  a quelli che gravano sul dipendente di enti privati con
  analoghe funzioni.
    L'adozione del criterio cosiddetto "finalistico" - ai fini
  dell'individuazione degli enti pubblici ai cui dipendenti
  sarebbe applicabile l'eccezione al principio delle
  incompatibilità - è in contrasto con l'orientamento,
  prevalente in dottrina e in giurisprudenza, secondo il quale
  le "imprese in partecipazione pubblica", costituite sotto
  forma di persone giuridiche di diritto privato, non mutano
  regime, né diventano "enti pubblici" solo perché il loro
  pacchetto azionario appartiene in tutto o in parte allo Stato
  o ad altri "enti pubblici" o per effetto dell'attività che
  esse esercitano o, ancora, dei controlli ai quali sono
  assoggettate.
    Nella legge di riforma dell'ordinamento forense, quindi,
  non può non essere adottato il criterio cosiddetto
  "nominalistico", il quale, fissando la contrapposizione tra
  amministrazione o istituzione pubblica ed enti o istituzioni
  "private" esclusivamente sotto il profilo soggettivo, a
  prescindere dall'attività concretamente espletata, consente
  pure un agevole metodo di classificazione dei casi singoli.
    Il capo VI (articoli da 55 a 62) regola la tenuta degli
  albi professionali, elenchi e registri, senza apprezzabili
  varianti rispetto alla normativa attualmente vigente.
    Il capo VII (articoli da 63 a 82) è dedicato all'accesso
  alla professione e recepisce integralmente, con alcune lievi
  variazioni, le norme introdotte dalle leggi 24 luglio 1985, n.
  406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle
  preture e degli esami per la professione di procuratore
  legale) e 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina
  degli esami di procuratore legale).
    In particolare, il periodo complessivo di tirocinio
  (articolo 63, comma 3) viene ampliato ad un triennio, giacché
  - prevedendosi l'abolizione della professione di procuratore
  legale - è apparso opportuno garantire l'esercizio di una
  pratica più ampia ed adeguata alla professionalità che deve
  essere richiesta ad un avvocato all'inizio dell'attività
  forense.
    Sono da segnalare, tra le altre novità previste
  nell'esercizio del tirocinio, la previsione della possibilità
  per il praticante abilitato al patrocinio di sostituire, con
  specifico mandato scritto, l'avvocato presso il quale esercita
  la pratica anche davanti ai tribunali civile e amministrativo,
  nel cui circondario viene svolto il tirocinio, sotto il
  controllo e la responsabilità dell'avvocato medesimo (articolo
  67, comma 4), nonché la istituzione di corsi integrativi di
  formazione e di aggiornamento professionale (articoli 21, 63 e
  68).
    Non è superfluo sottolineare la rilevanza e l'importanza di
  tali corsi, anche alla luce della riforma introdotta
  nell'ordinamento professionale dalla legge 27 giugno 1988, n.
  242.
    Il carattere prevalentemente pratico, dato da questa legge
  alle prove d'esame e confermato nello schema di riforma oggi
  predisposto, impone ai consigli un notevole impegno per
  garantire, attraverso l'organizzazione di tali corsi,
  un'adeguata professionalità ai giovani praticanti anche in
  caso di carenza di pratica nel singolo studio.
    Né gli oneri che l'organizzazione di tali corsi
  comporteranno possono dissuadere dalla loro introduzione,
  giacché il dovere deontologico di solidarietà di classe ed il
  principio della tutela della professionalità degli iscritti
  giustificano l'assunzione, a carico dell'intero ordine, dei
  costi di queste essenziali iniziative.
    Il capo VIII (articoli da 83 a 105) detta la normativa del
  procedimento disciplinare, che, nella fase innanzi al
  consiglio dell'ordine, è stata modificata rispetto a quella
  attualmente vigente, sia per confermare e consolidare
  l'autonomia dell'Avvocatura, sia per garantire un sempre più
  efficace ed effettivo esercizio del diritto di difesa
  dell'incolpato.
    Alla luce di questi princìpi è stata abolita, nella fase di
  natura amministrativa innanzi al consiglio dell'ordine, la
  previsione dell'intervento del pubblico ministero.
    Tale presenza non è stata ritenuta necessaria nel corso del
  procedimento di formazione del provvedimento amministrativo
 
                              Pag. 10
 
  proprio a tutela dell'autonomia del consiglio
  procedente, mentre sono stati riconosciuti il potere
  d'impugnazione al procuratore della Repubblica presso il
  tribunale competente per territorio (articolo 101) e le
  funzioni requirenti al Procuratore generale presso la Corte di
  cassazione o ad un suo sostituto nel giudizio innanzi al
  Consiglio nazionale forense (articolo 102, comma 2), attesa la
  funzione giurisdizionale di quest'ultimo organo.
    Al fine di tutelare maggiormente il diritto di difesa
  dell'incolpato e per assicurare un'assoluta indipendenza nella
  formazione del giudizio dalle impressioni acquisite nella fase
  di acquisizione delle prove, il progetto di riforma prevede la
  delega ad un consigliere dell'ordine delle funzioni inquirenti
  e requirenti (articolo 85).
    E' stata istituita inoltre una sezione disciplinare, che,
  preventivamente costituita all'inizio di ogni anno, assicuri e
  realizzi l'esigenza di un "giudice" autonomo ed imparziale in
  materia disciplinare.  Si tratta, pertanto, di un organo
  composto da un numero limitato di soggetti, anziché
  dell'intero consiglio dell'ordine riunito  ad hoc.
    Sono state altresì specificamente regolate le indagini
  preliminari e le formalità di apertura e di celebrazione del
  procedimento disciplinare (articoli da 89 a 94).
    Particolare attenzione richiede l'articolo 93, che
  introduce il principio secondo il quale l'inosservanza, senza
  giustificato motivo, del doppio dei termini, entro cui devono
  essere compiute le attività del procedimento disciplinare,
  determina la decadenza dalla carica dei consiglieri ai quali
  l'omissione o il ritardo siano addebitabili.
    Sono state inoltre introdotte varie ipotesi di infrazioni
  disciplinari, connotate, sia pure in modo astratto, per la
  loro crescente gravità, ad esse riferendosi sanzioni di entità
  progressiva.  In tal modo si è
  provveduto ad una maggiore tipizzazione delle infrazioni
  disciplinari ed a una più precisa qualificazione del
  provvedimento disciplinare e dei suoi effetti.
    Con l'articolo 99, poi, è stata regolamentata la misura
  temporale della "sospensione cautelare", prevedendosene la
  durata massima di un anno (decorrente, in caso di sospensione
  del procedimento per riconosciuta pregiudizialità del processo
  penale, dalla definizione di quest'ultimo) ed il suo computo
  nella durata dell'eventuale sanzione disciplinare
  successivamente comminata.
    Non sono da segnalare rilevanti variazioni in ordine al
  procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale
  forense (articoli 101 e 102) ed all'impugnazione delle
  decisioni di questo innanzi alla Corte di cassazione (articolo
  103).  Si è ritenuto, infatti, di mantenere, in materia
  disciplinare, le funzioni giurisdizionali del Consiglio
  nazionale forense, giustificate, in rapporto alle norme
  costituzionali, dalla nuova composizione del collegio
  giudicante, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 87, in
  tal modo aderendosi ad una giurisprudenza consolidata della
  Corte di cassazione, che riconosceva nel presente ordinamento
  funzioni di giudice speciale al Consiglio nazionale forense,
  sia in materia di iscrizione agli albi professionali che in
  materia disciplinare.
    Dette funzioni, esercitate mediante un procedimento di
  carattere contenzioso, sfociano pertanto in decisioni di
  natura giurisdizionale.
    In tal modo si sono ritenuti superati anche i residui dubbi
  che il mantenimento delle funzioni giurisdizionali incorra nel
  divieto di giurisdizioni speciali, sancito dalla VI
  disposizione transitoria e finale della Costituzione.
    Il capo IX (articoli da 106 a 117), infine, è dedicato alle
  disposizioni finali ed alle norme di attuazione e
  transitorie.
 
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