| (Funzioni dell'avvocato).
1. Sono funzioni esclusive dell'avvocato la
rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei procedimenti e
nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali e negli
arbitrati rituali; resta salva la normativa prevista nel testo
unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
2. Sono altresì riservate agli avvocati, salvo quanto
consentito, da particolari disposizioni di legge, ad iscritti
in altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e
la difesa in procedimenti di natura amministrativa,
tributaria, disciplinare e simili.
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3. E' riservata altresì agli avvocati l'attività di
consulenza ed assistenza giuridica stragiudiziale in ogni
campo del diritto, fatte salve le particolari competenze degli
iscritti ad altri albi professionali.
4. Il patrocinio davanti alla Corte costituzionale, alla
Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei
conti in sede giurisdizionale, al Tribunale superiore delle
acque pubbliche o ad organi amministrativi equiparati può
essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo
speciale di cui all'articolo 31.
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