| (Ispezioni fiscali).
1. Le ispezioni fiscali negli uffici degli avvocati sono
eseguite ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 52
del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. Esse devono svolgersi in modo da assicurare il
rispetto del segreto professionale.
2. Nel corso delle ispezioni a carico del cliente
dell'avvocato, l'esame di atti o documenti riguardanti il
cliente può avvenire soltanto in base ad autorizzazione
concessa con provvedimento motivato del procuratore della
Repubblica. L'autorizzazione può essere concessa solo quando
vi sia un fondato sospetto desunto da elementi di gravi
irregolarità o di evasioni. Nell'autorizzazione deve essere
indicato il funzionario o l'ufficiale della Guardia di finanza
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incaricato a procedere alle ispezioni e responsabile del
rispetto del segreto. Nelle ispezioni l'avvocato ha il diritto
di farsi assistere da un altro avvocato iscritto nello stesso
albo professionale o da un rappresentante del consiglio
dell'ordine.
3. I pubblici ufficiali, che nel corso degli accertamenti
previsti dal presente articolo e dall'articolo 6 siano venuti
a conoscenza di fatti o notizie relativi a clienti
dell'avvocato, sono a loro volta obbligati al segreto; è
comunque vietata l'utilizzazione dei fatti e delle notizie per
fini diversi da quelli fiscali.
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