| (Ordini forensi).
1. Nella sede di ogni tribunale è costituito un autonomo
ordine forense, che ha personalità di diritto pubblico ed è
retto da un consiglio e rappresentato da un presidente.
2. E' costituito l'Ordine nazionale forense del quale fanno
parte di diritto tutti gli iscritti negli albi della
professione forense. L'Ordine nazionale forense ha sede in
Roma presso il Consiglio nazionale forense che lo regge e, con
il suo presidente, lo rappresenta.
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