| (Società ed associazioni di avvocati).
1. La professione forense può essere esercitata oltre
che a titolo individuale anche in forma di associazione o di
società semplice.
2. Le associazioni e le società semplici sono iscritte in
un elenco speciale aggiunto all'albo professionale dell'ordine
forense nel cui circondario hanno sede. Unitamente alla
domanda di iscrizione, le associazioni e le società semplici
debbono depositare la copia autenticata dell'atto costitutivo
e l'elenco degli avvocati o dei praticanti abilitati al
patrocinio con le rispettive qualifiche.
3. Di ogni variazione dei dati di cui al comma 2 deve
essere data immediata comunicazione all'ordine forense nel cui
elenco speciale sono iscritte le associazioni e le società
semplici.
4. Gli associati ed i soci hanno domicilio professionale
nella sede dell'associazione o della società e devono essere
iscritti nell'albo professionale degli avvocati o nel registro
dei praticanti abilitati al patrocinio di uno degli ordini
circondariali del distretto in cui ha sede l'associazione o la
società.
5. La società o l'associazione di avvocati deve essere
sempre individuata con il nome di uno o più professionisti,
appartenenti allo studio ed effettivamente esercenti.
6. Per quanto non stabilito dalla presente legge e da altre
norme speciali, le
Pag. 16
società ed associazioni professionali sono disciplinate dalle
disposizioni generali regolanti l'esercizio della libera
professione forense.
| |