| (Titolo di avvocato).
1. L'uso del titolo di avvocato spetta agli iscritti nei
relativi albi professionali od elenchi ed a coloro che, avendo
maturato un'anzianità di iscrizione di almeno venti anni
nell'albo, non sono tuttavia più iscritti.
2. L'uso del titolo di avvocato è vietato a chi ha subito
la radiazione ai sensi dell'articolo 98.
3. L'avvocato può indicare, nell'esercizio dell'attività
professionale, soltanto il proprio titolo, quello eventuale di
docente universitario in materie giuridiche, nonché
l'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature
superiori. Ogni altra qualificazione è vietata.
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