| (Sostituzione e collaborazione).
1. L'avvocato può farsi sostituire, mediante il
conferimento di specifico mandato scritto, da altro avvocato
e, nei casi di cui all'articolo 67, commi 1 e 3, da un
praticante abilitato al patrocinio.
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2. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altro
avvocato o praticante resta personalmente responsabile verso i
clienti.
3. La collaborazione prestata all'avvocato da parte di
altri avvocati o praticanti abilitati, anche se di in via
continuativa e retribuita, non dà mai luogo a rapporto di
lavoro subordinato.
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