| (Assemblea degli iscritti).
1. L'assemblea degli iscritti può essere ordinaria o
straordinaria ed è convocata dal consiglio dell'ordine, salvo
quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 18.
2. La convocazione è effettuata mediante pubblico avviso
indicante il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e gli
argomenti posti in discussione. L'avviso deve essere affisso,
almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, nell'albo
professionale dell'ordine. Per l'assemblea ordinaria, tale
avviso deve essere inviato entro lo stesso termine mediante
lettera a tutti gli iscritti e, negli ordini con più di
cinquecento
Pag. 18
iscritti, in sostituzione della lettera a tutti gli
iscritti, può essere data notizia dell'assemblea con
inserzione almeno in un quotidiano locale.
3. Possono partecipare alle assemblee tutti gli iscritti
nell'albo professionale e nell'elenco speciale di cui
all'articolo 55, comma 4, lettera a), con esclusione di
coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione
volontariamente, per mora nel versamento dei contributi dovuti
ai sensi dell'articolo 26 e per motivi disciplinari.
4. L'assemblea è valida in prima convocazione con la
presenza di almeno un terzo degli iscritti ed in seconda
convocazione con la partecipazione di almeno un decimo degli
iscritti.
| |