| Onorevoli Deputati! -- Il reiterando decreto-legge
n.
57 del 1994 era diretto, attraverso talune modifiche
agli
articoli 10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n.
75, ad estendere l'utilizzo delle emissioni di titoli
pubblici
destinate per legge al rimborso dei crediti
d'imposta.
Con l'articolo 1 del decreto-legge di cui si chiede
la
conversione in legge, si dispone la modifica
dell'articolo 10
del citato decreto-legge n. 16 del 1993. Tale modifica
consente di destinare la quota dei 4.500 miliardi di
lire -
non utilizzata per i rimborsi ai fini delle imposte
dirette e
dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle
dichiarazioni relative ai periodi di
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imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985 - a beneficio
dei
soggetti che hanno presentato domande di rimborso di
crediti
d'imposta non inferiori, al netto degli interessi, ai
100
milioni di lire, risultanti dalle dichiarazioni dei
redditi
relative al periodo d'imposta chiuso entro il 31
dicembre
1987.
L'articolo 1 prevede altresì che gli importi da
corrispondere in relazione a ciascun credito
comprendano gli
interessi maturati fino al 31 dicembre 1993, calcolando
nella
misura del 3,5 per cento quelli relativi al secondo
semestre.
Sulla base delle istanze di rimborso, presentate
direttamente agli uffici delle imposte dirette del
domicilio
fiscale dei soggetti interessati, l'Amministrazione
finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento
dei
crediti indicati nella dichiarazione e dei relativi
interessi;
la parte residua dei crediti verrà estinta secondo le
ordinarie procedure.
L'articolo 1 stabilisce, inoltre, che le
caratteristiche
dei titoli emessi per l'estinzione dei crediti (incluso
il
tasso di interesse) sono stabilite con decreto del
Ministro
del tesoro.
L'articolo 2 dispone la modifica dell'articolo 11 del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Tale
modifica
consente di utilizzare la quota dei 7.500 miliardi di
lire,
per la quale non sono pervenute richieste di rimborso
per
l'estinzione dei crediti per i periodi d'imposta chiusi
tra il
1^ gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1990, di ammontare
non
inferiore a 50 miliardi di lire comprensivi degli
interessi, a
favore dei soggetti che hanno evidenziato una perdita
nel
bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991.
Viene, inoltre, stabilito che nell'ipotesi in cui sia
stato
notificato avviso di accertamento, comunque, possa
essere
effettuato il rimborso con titoli di Stato per la
differenza
fra l'ammontare del rimborso richiesto e quello
costituito
dalle maggiori somme accertate, nonché dalle penalità
ridotte
al 50 per cento.
Lo stesso articolo prevede, infine, che, qualora
l'ammontare dei crediti di cui viene chiesta
l'estinzione sia
superiore a quello disponibile per i rimborsi,
l'estinzione
debba avvenire a favore dei soggetti per i quali
risulta più
elevato il rapporto fra la perdita di bilancio
dell'esercizio
chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei
crediti
d'imposta del periodo 19871990, inclusi gli
interessi.
L'articolo 3 autorizza il Ministro del tesoro a
stabilire
la misura del tasso di interesse da applicare nei
rapporti di
credito e di debito dello Stato, tenendo conto
dell'andamento
del mercato monetario e finanziario.
Con l'articolo 4, ai fini del rilascio, ai sensi
dell'articolo 2, dei titoli di Stato a favore dei
soggetti
creditori di imposta, si consente l'utilizzazione
nell'esercizio 1994 delle somme esistenti nel capitolo
4774
dello stato di previsione del Ministero del tesoro e
non
impegnate al 31 dicembre 1993.
L'articolo 5 stabilisce che, qualora ne sia fatta
richiesta
entro il 31 marzo 1994 con le modalità indicate nel
decreto
del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992,
l'estinzione dei crediti d'imposta avviene mediante
l'assegnazione ai soggetti creditori di titoli di
Stato.
Trattasi di crediti risultanti dalla liquidazione delle
dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali
dell'imposta sul valore aggiunto, relativi a periodi
d'imposta
chiusi entro il 31 dicembre 1989, il cui ammontare non
sia
inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta, e
per
ciascun periodo d'imposta, al netto degli interessi
maturati.
Le operazioni di riscontro devono essere completate
entro il
30 settembre 1994 con il computo degli interessi
relativi a
ciascun credito fino al 31 dicembre 1994.
Le caratteristiche, le modalità e le procedure di
assegnazione dei titoli, da emettere, con godimento
decorrente
dal 1^ gennaio 1995, per un importo non superiore a
lire
10.000 miliardi, sono stabilite con decreto del
Ministro del
tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
entro il
30 novembre 1994.
I crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi
sono
estinti nella misura dell'80 per cento e la parte
rimanente
viene rimborsata
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mediante le ordinarie procedure al completamento
delle operazioni di liquidazione.
L'istituzione del conto fiscale di cui all'articolo
78,
comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha
comportato
una nuova regolamentazione dei sistemi di versamento
delle
imposte e delle ritenute. In particolare, l'articolo 1
del
regolamento di attuazione del predetto articolo 78,
adottato
con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1993, n.
567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306
del 31
dicembre 1993, ha previsto l'utilizzazione obbligatoria
del
conto fiscale da parte degli intestatari per quanto
riguarda
il versamento, tra l'altro, delle ritenute eseguite
nella
qualità di sostituto d'imposta. Al riguardo è sorto il
problema se il precedente sistema di versamento diretto
alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, quale
previsto
dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rimanga
tuttora
valido. Mentre non sorgono dubbi sulla validità del
sistema
per coloro che non sono titolari di conto fiscale, non
altrettanto può dirsi nei confronti dei titolari.
Attesa la ricordata obbligatorietà dell'utilizzazione
del
conto fiscale, ove un contribuente dovesse effettuare
un
versamento direttamente alla sezione di tesoreria
provinciale
dello Stato potrebbe rendersi applicabile la sanzione
di cui
all'articolo 93 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973. Inoltre il versamento
diretto
presso le sezioni di tesoreria provinciale comporta il
più
favorevole effetto della eliminazione di un passaggio
intermedio e, quindi, la semplificazione degli
adempimenti.
Con l'articolo 6 del decreto-legge in esame, si è
prevista,
quindi, la facoltà per i contribuenti titolari di conto
fiscale di continuare, come per il passato, ad
effettuare i
versamenti direttamente alle sezioni di tesoreria
provinciale
dello Stato.
Con l'articolo 1, comma 2, del decretolegge 7
dicembre
1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994,
n. 78,
il Ministero del tesoro è stato autorizzato a garantire
l'IRI
S.p.a. per le fideiussioni rilasciate o da rilasciare a
favore
della TAV per il puntuale e corretto adempimento da
parte dei
consorzi affidatari degli interventi relativi al
Sistema Alta
Velocità di tutte le obbligazioni a loro carico,
secondo le
previsioni delle relative convenzioni ed atti
integrativi.
Ciò, ovviamente, nell'intento di consentire l'avvio dei
lavori
della tratta ferroviaria Roma-Napoli e nella
considerazione
che l'IRI non avrebbe potuto rilasciare la garanzia se
non a
condizione di essere a sua volta garantito dal
Tesoro.
Ora l'ENI, nel rammentare che l'atto integrativo per
la
realizzazione della tratta Milano-Bologna dovrà essere
sottoscritto anche dall'ENI medesimo quale garante
della buona
esecuzione dei lavori e delle obbligazioni assunte dal
Consorzio "CEPAV Uno", ha fatto presente, giusta
delibera del
proprio consiglio di amministrazione, di non essere
legittimato a sottoscrivere detto atto integrativo se
non
subordinatamente alla concessione della controgaranzia
del
Tesoro, come già disposto in favore dell'IRI con il
ricordato
decretolegge n. 505 del 1993.
Si ritiene, data la parità di situazione oggettiva
rispetto
all'IRI, che la richiesta dell'ENI non possa non essere
accolta, assicurando identico trattamento, e osservando
altresì che un ulteriore ritardo nella realizzazione
della
cennata tratta ferroviaria finirebbe per aggravare il
problema
occupazionale.
La norma di cui all'articolo 7 è diretta ad estendere
all'ENI la concessione della garanzia già prevista per
l'IRI
dal citato decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505,
convertito
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78.
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