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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


556
DDL0037-0002
Progetto di legge Camera n. 37 - testo presentato - (DDL12-37)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C37. TESTIPDL
...C37.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC37 ZZ12 ZZRL ZZPR
  Onorevoli  Deputati! -- Il reiterando decreto-legge
  n.
        57 del 1994 era diretto, attraverso talune modifiche
  agli
        articoli 10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
  16,
        convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
  1993, n.
        75, ad estendere l'utilizzo delle emissioni di titoli
  pubblici
        destinate per legge al rimborso dei crediti
  d'imposta.
          Con l'articolo 1 del decreto-legge di cui si chiede
  la
        conversione in legge, si dispone la modifica
  dell'articolo 10
        del citato decreto-legge n. 16 del 1993.  Tale modifica
        consente di destinare la quota dei 4.500 miliardi di
  lire -
        non utilizzata per i rimborsi ai fini delle imposte
  dirette e
        dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle
        dichiarazioni relative ai periodi di
 
                               Pag. 2
 
        imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985 - a beneficio
  dei
        soggetti che hanno presentato domande di rimborso di
  crediti
        d'imposta non inferiori, al netto degli interessi, ai
  100
        milioni di lire, risultanti dalle dichiarazioni dei
  redditi
        relative al periodo d'imposta chiuso entro il 31
  dicembre
        1987.
          L'articolo 1 prevede altresì che gli importi da
        corrispondere in relazione a ciascun credito
  comprendano gli
        interessi maturati fino al 31 dicembre 1993, calcolando
  nella
        misura del 3,5 per cento quelli relativi al secondo
        semestre.
          Sulla base delle istanze di rimborso, presentate
        direttamente agli uffici delle imposte dirette del
  domicilio
        fiscale dei soggetti interessati, l'Amministrazione
        finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento
  dei
        crediti indicati nella dichiarazione e dei relativi
  interessi;
        la parte residua dei crediti verrà estinta secondo le
        ordinarie procedure.
          L'articolo 1 stabilisce, inoltre, che le
  caratteristiche
        dei titoli emessi per l'estinzione dei crediti (incluso
  il
        tasso di interesse) sono stabilite con decreto del
  Ministro
        del tesoro.
          L'articolo 2 dispone la modifica dell'articolo 11 del
        decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
        modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.  Tale
  modifica
        consente di utilizzare la quota dei 7.500 miliardi di
  lire,
        per la quale non sono pervenute richieste di rimborso
  per
        l'estinzione dei crediti per i periodi d'imposta chiusi
  tra il
        1^ gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1990, di ammontare
  non
        inferiore a 50 miliardi di lire comprensivi degli
  interessi, a
        favore dei soggetti che hanno evidenziato una perdita
  nel
        bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991.
          Viene, inoltre, stabilito che nell'ipotesi in cui sia
  stato
        notificato avviso di accertamento, comunque, possa
  essere
        effettuato il rimborso con titoli di Stato per la
  differenza
        fra l'ammontare del rimborso richiesto e quello
  costituito
        dalle maggiori somme accertate, nonché dalle penalità
  ridotte
        al 50 per cento.
          Lo stesso articolo prevede, infine, che, qualora
        l'ammontare dei crediti di cui viene chiesta
  l'estinzione sia
        superiore a quello disponibile per i rimborsi,
  l'estinzione
        debba avvenire a favore dei soggetti per i quali
  risulta più
        elevato il rapporto fra la perdita di bilancio
  dell'esercizio
        chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei
  crediti
        d'imposta del periodo 19871990, inclusi gli
  interessi.
          L'articolo 3 autorizza il Ministro del tesoro a
  stabilire
        la misura del tasso di interesse da applicare nei
  rapporti di
        credito e di debito dello Stato, tenendo conto
  dell'andamento
        del mercato monetario e finanziario.
          Con l'articolo 4, ai fini del rilascio, ai sensi
        dell'articolo 2, dei titoli di Stato a favore dei
  soggetti
        creditori di imposta, si consente l'utilizzazione
        nell'esercizio 1994 delle somme esistenti nel capitolo
  4774
        dello stato di previsione del Ministero del tesoro e
  non
        impegnate al 31 dicembre 1993.
          L'articolo 5 stabilisce che, qualora ne sia fatta
  richiesta
        entro il 31 marzo 1994 con le modalità indicate nel
  decreto
        del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato
  nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 114 del 18 maggio 1992,
        l'estinzione dei crediti d'imposta avviene mediante
        l'assegnazione ai soggetti creditori di titoli di
  Stato.
        Trattasi di crediti risultanti dalla liquidazione delle
        dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali
        dell'imposta sul valore aggiunto, relativi a periodi
  d'imposta
        chiusi entro il 31 dicembre 1989, il cui ammontare non
  sia
        inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta, e
  per
        ciascun periodo d'imposta, al netto degli interessi
  maturati.
        Le operazioni di riscontro devono essere completate
  entro il
        30 settembre 1994 con il computo degli interessi
  relativi a
        ciascun credito fino al 31 dicembre 1994.
          Le caratteristiche, le modalità e le procedure di
        assegnazione dei titoli, da emettere, con godimento
  decorrente
        dal 1^ gennaio 1995, per un importo non superiore a
  lire
        10.000 miliardi, sono stabilite con decreto del
  Ministro del
        tesoro, da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale
  entro il
        30 novembre 1994.
          I crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi
  sono
        estinti nella misura dell'80 per cento e la parte
  rimanente
        viene rimborsata
 
                               Pag. 3
 
        mediante le ordinarie procedure al completamento
        delle operazioni di liquidazione.
          L'istituzione del conto fiscale di cui all'articolo
  78,
        comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha
  comportato
        una nuova regolamentazione dei sistemi di versamento
  delle
        imposte e delle ritenute.  In particolare, l'articolo 1
  del
        regolamento di attuazione del predetto articolo 78,
  adottato
        con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
  1993, n.
        567, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 306
  del 31
        dicembre 1993, ha previsto l'utilizzazione obbligatoria
  del
        conto fiscale da parte degli intestatari per quanto
  riguarda
        il versamento, tra l'altro, delle ritenute eseguite
  nella
        qualità di sostituto d'imposta.  Al riguardo è sorto il
        problema se il precedente sistema di versamento diretto
  alle
        sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, quale
  previsto
        dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del
  Presidente
        della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rimanga
  tuttora
        valido.  Mentre non sorgono dubbi sulla validità del
  sistema
        per coloro che non sono titolari di conto fiscale, non
        altrettanto può dirsi nei confronti dei titolari.
          Attesa la ricordata obbligatorietà dell'utilizzazione
  del
        conto fiscale, ove un contribuente dovesse effettuare
  un
        versamento direttamente alla sezione di tesoreria
  provinciale
        dello Stato potrebbe rendersi applicabile la sanzione
  di cui
        all'articolo 93 del citato decreto del Presidente della
        Repubblica n. 602 del 1973.  Inoltre il versamento
  diretto
        presso le sezioni di tesoreria provinciale comporta il
  più
        favorevole effetto della eliminazione di un passaggio
        intermedio e, quindi, la semplificazione degli
  adempimenti.
          Con l'articolo 6 del decreto-legge in esame, si è
  prevista,
        quindi, la facoltà per i contribuenti titolari di conto
        fiscale di continuare, come per il passato, ad
  effettuare i
        versamenti direttamente alle sezioni di tesoreria
  provinciale
        dello Stato.
          Con l'articolo 1, comma 2, del decretolegge 7
  dicembre
        1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994,
  n. 78,
        il Ministero del tesoro è stato autorizzato a garantire
  l'IRI
        S.p.a. per le fideiussioni rilasciate o da rilasciare a
  favore
        della TAV per il puntuale e corretto adempimento da
  parte dei
        consorzi affidatari degli interventi relativi al
  Sistema Alta
        Velocità di tutte le obbligazioni a loro carico,
  secondo le
        previsioni delle relative convenzioni ed atti
  integrativi.
        Ciò, ovviamente, nell'intento di consentire l'avvio dei
  lavori
        della tratta ferroviaria Roma-Napoli e nella
  considerazione
        che l'IRI non avrebbe potuto rilasciare la garanzia se
  non a
        condizione di essere a sua volta garantito dal
  Tesoro.
          Ora l'ENI, nel rammentare che l'atto integrativo per
  la
        realizzazione della tratta Milano-Bologna dovrà essere
        sottoscritto anche dall'ENI medesimo quale garante
  della buona
        esecuzione dei lavori e delle obbligazioni assunte dal
        Consorzio "CEPAV Uno", ha fatto presente, giusta
  delibera del
        proprio consiglio di amministrazione, di non essere
        legittimato a sottoscrivere detto atto integrativo se
  non
        subordinatamente alla concessione della controgaranzia
  del
        Tesoro, come già disposto in favore dell'IRI con il
  ricordato
        decretolegge n. 505 del 1993.
          Si ritiene, data la parità di situazione oggettiva
  rispetto
        all'IRI, che la richiesta dell'ENI non possa non essere
        accolta, assicurando identico trattamento, e osservando
        altresì che un ulteriore ritardo nella realizzazione
  della
        cennata tratta ferroviaria finirebbe per aggravare il
  problema
        occupazionale.
          La norma di cui all'articolo 7 è diretta ad estendere
        all'ENI la concessione della garanzia già prevista per
  l'IRI
        dal citato decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505,
  convertito
        dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78.
 
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