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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5562
DDL0458-0024
Progetto di legge Camera n. 458 - testo presentato - (DDL12-458)
(suddiviso in 128 Unità Documento)
Unità Documento n.24 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C458. TESTIPDL
...C458.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 20 Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC458 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Consiglio dell'ordine).
      1.  Il consiglio dell'ordine è composto da cinque membri,
  se il numero degli iscritti nell'albo professionale, nella
  rubrica di cui all'articolo 55, comma 3, lettera  a),  e
  nell'elenco speciale di cui al medesimo articolo 55, comma 4,
  lettera  a),  non supera i cinquanta; da sette, se gli
  iscritti sono più di cinquanta, ma non più di cento; da nove,
  se gli iscritti sono più di cento, ma non più di trecento; da
  undici, se gli iscritti sono più di trecento, ma non più di
  cinquecento; da quindici, se gli iscritti sono più di
  cinquecento, ma non più di millecinquecento; da diciannove, se
  gli iscritti sono più di millecinquecento, ma non più di
  tremila; da ventitrè, se gli iscritti sono più di tremila.
    2.  Negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di
  tribunale, sono destinati al consiglio dell'ordine degli
  avvocati e procuratori un numero di locali idonei ad
  assicurare il funzionamento del consiglio stesso.  Alla
  determinazione del numero e alla valutazione della idoneità
  dei locali predetti provvedono la commissione di manutenzione,
  se costituita, ovvero i capi degli uffici giudiziari e il
  presidente del consiglio dell'ordine interessato, tenuto conto
  della consistenza globale dell'edificio con riferimento alle
  esigenze connesse al regolare svolgimento dell'attività
  giudiziaria e di quella forense.
    3.  Per i locali destinati al consiglio dell'ordine degli
  avvocati e procuratori è corrisposto dallo Stato ai comuni un
  contributo commisurato al valore locativo dei locali stessi.
  Il contributo non comprende le spese necessarie per
  illuminazione, riscaldamento, custodia, provviste di acqua,
  servizio telefonico, fornitura e riparazione dei mobili e
  degli impianti dei locali medesimi ed è erogato con le
  modalità previste dall'articolo 2 della legge 24 aprile 1941,
  n. 392.
    4.  All'onere annuo derivante dall'attuazione del presente
  articolo, valutato in lire 120 milioni per ciascuno degli anni
  1994,
 
                              Pag. 21
 
  1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione
  dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  19941996 al capitolo 9001 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 all'uopo
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero di grazia e giustizia.
    5.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
DATA=940505 FASCID=DDL12-458 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0458 TOTPAG=0077 TOTDOC=0128 NDOC=0024 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0020 RIGINIZ=001 PAGFIN=0021 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=045800 00 FASCIDC=12DDL0458 SORTNAV=0045800 000 00000 ZZDDLC458 NDOC0024 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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