| (Consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine è composto da cinque membri,
se il numero degli iscritti nell'albo professionale, nella
rubrica di cui all'articolo 55, comma 3, lettera a), e
nell'elenco speciale di cui al medesimo articolo 55, comma 4,
lettera a), non supera i cinquanta; da sette, se gli
iscritti sono più di cinquanta, ma non più di cento; da nove,
se gli iscritti sono più di cento, ma non più di trecento; da
undici, se gli iscritti sono più di trecento, ma non più di
cinquecento; da quindici, se gli iscritti sono più di
cinquecento, ma non più di millecinquecento; da diciannove, se
gli iscritti sono più di millecinquecento, ma non più di
tremila; da ventitrè, se gli iscritti sono più di tremila.
2. Negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di
tribunale, sono destinati al consiglio dell'ordine degli
avvocati e procuratori un numero di locali idonei ad
assicurare il funzionamento del consiglio stesso. Alla
determinazione del numero e alla valutazione della idoneità
dei locali predetti provvedono la commissione di manutenzione,
se costituita, ovvero i capi degli uffici giudiziari e il
presidente del consiglio dell'ordine interessato, tenuto conto
della consistenza globale dell'edificio con riferimento alle
esigenze connesse al regolare svolgimento dell'attività
giudiziaria e di quella forense.
3. Per i locali destinati al consiglio dell'ordine degli
avvocati e procuratori è corrisposto dallo Stato ai comuni un
contributo commisurato al valore locativo dei locali stessi.
Il contributo non comprende le spese necessarie per
illuminazione, riscaldamento, custodia, provviste di acqua,
servizio telefonico, fornitura e riparazione dei mobili e
degli impianti dei locali medesimi ed è erogato con le
modalità previste dall'articolo 2 della legge 24 aprile 1941,
n. 392.
4. All'onere annuo derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 120 milioni per ciascuno degli anni
1994,
Pag. 21
1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
19941996 al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero di grazia e giustizia.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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