| (Durata in carica del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine dura in carica fino al 31
dicembre del terzo anno dalla proclamazione degli eletti e
svolge le sue funzioni fino alla proclamazione del nuovo
consiglio.
2. I componenti scaduti dalla carica possono essere
rieletti immediatamente una sola volta negli ordini con più di
cento iscritti e due volte in quelli con meno di cento
iscritti.
3. Decade dall'ufficio:
a) il componente che senza un giustificato motivo
non interviene alle sedute per tre volte consecutive;
b) il componente colpito in via definitiva da
sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento;
c) il componente responsabile dell'inosservanza dei
termini massimi per lo svolgimento delle attività relative al
procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 93.
4. E' sospeso dall'ufficio per la relativa durata il
componente colpito da sospensione cautelare o da sospensione
disciplinare non definitiva.
5. In caso di decadenza, morte, dimissioni, cancellazione
di un componente, il consiglio proclama eletto per il periodo
residuo il primo tra i candidati non eletti nell'ordine dei
voti. Se la sostituzione non è possibile, si provvede alla
convocazione
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dell'assemblea straordinaria del consiglio per le elezioni,
ai sensi del comma 3 dell'articolo 18.
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