| (Cariche del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri
componenti il presidente, cui spetta la rappresentanza
dell'ordine, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.
Nel consiglio composto da più di nove membri può essere eletto
un vice segretario. A ciascuna carica è eletto il consigliere
che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità
di voti è eletto nella carica il più anziano per iscrizione
nell'albo e, in caso di uguale anzianità di iscrizione, il
maggiore di età.
2. Le riunioni sono indette periodicamente, con la
frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari
da trattare, e sono presiedute dal presidente o, in sua
assenza, dal vice presidente o dal consigliere più anziano per
iscrizione.
3. Il consiglio può disporre che alle sedute o a parte di
esse assistano gli iscritti, ove non si tratti di questioni
inerenti a singoli professionisti.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la
partecipazione della maggioranza dei membri.
5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la
maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
6. In caso di parità di voto prevale il voto di chi
presiede.
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