| (Scioglimento del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine può essere sciolto dal
Ministro di grazia e giustizia a causa di gravi violazioni di
legge od omissioni dei doveri d'ufficio, ovvero ove si
verifichino disfunzioni tali da impedire il regolare
svolgimento dell'attività del consiglio. In tal caso, esperita
ogni indagine ritenuta opportuna e richiesto al Consiglio
nazionale forense un parere obbligatorio, il Ministro nomina
un commissario straordinario con tutti i poteri dell'organo
disciolto, esclusi quelli disciplinari.
2. Il commissario di cui al comma 1 convoca, non oltre due
mesi dall'assunzione della carica, l'assemblea straordinaria
dell'ordine per l'elezione del nuovo consiglio, da tenersi
entro i due mesi successivi.
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