| (Gestione finanziaria e dei contributi).
1. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni
dell'ordine spettano al consiglio, che sottopone annualmente
all'assemblea ordinaria il conto consuntivo ed il bilancio
preventivo, da approvarsi rispettivamente entro il mese di
aprile e di ottobre.
2. Per provvedere alle spese relative all'esercizio delle
proprie funzioni, nei limiti delle necessità di funzionamento
del collegio, il consiglio è autorizzato:
a) a fissare e riscuotere, nei limiti di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera i), un contributo annuale
per tutti gli iscritti in ciascun albo professionale, elenco,
registro;
b) a fissare contributi per l'iscrizione nell'albo
professionale, negli elenchi e nei
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registri, per il rilascio di certificati, copie, tessere e
per i pareri sui compensi.
3. Il consiglio, dopo due solleciti con lettera
raccomandata a distanza non inferiore ad un mese, deve
notificare all'iscritto che, decorsi trenta giorni senza che
egli versi la somma dovuta, sarà deliberata, nella prima
riunione consiliare successiva utile, la sospensione della sua
iscrizione nell'albo professionale fino al giorno successivo
al versamento del contributo dovuto, e sarà irrogata nei suoi
confronti la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma pari alla metà del suddetto contributo.
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