| (Collegio dei revisori dei conti).
1. E' in facoltà dei consigli degli ordini, con meno di
cinquecento iscritti nell'albo professionale, nella rubrica di
cui all'articolo 55, comma 3, lettera a), e nell'elenco
di cui al medesimo articolo 55, comma 4, lettera a), di
istituire il collegio dei revisori dei conti. Detto collegio è
obbligatorio per i consigli degli ordini con oltre cinquecento
iscritti.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri effettivi e uno supplente, eletto tra gli iscritti
nell'albo circondariale nella stessa assemblea ordinaria
tenuta per l'elezione del consiglio dell'ordine; ha il compito
di accertare la regolare tenuta della contabilità e di
controllare la gestione finanziaria del consiglio presentando
all'assemblea motivato parere sul conto consuntivo e sul
bilancio preventivo.
3. Il consiglio dell'ordine, se vengono meno due o più
membri del collegio dei revisori dei conti, dopo aver
provveduto alla sostituzione con il supplente, convoca
l'assemblea straordinaria ai sensi del comma 3 dell'articolo
18.
4. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3 e 4.
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