| (Funzioni del Consiglio nazionale forense).
1. Il Consiglio nazionale forense svolge le seguenti
funzioni:
a) adotta ogni iniziativa a tutela degli interessi
dell'Ordine nazionale forense, per la salvaguardia del suo
prestigio e delle sue prerogative istituzionali;
b) decide in sede giurisdizionale sui ricorsi
avverso i provvedimenti in materia disciplinare e di tenuta
degli albi professionali, dei registri e degli elenchi dei
consigli degli ordini circondariali; esercita altresì le
funzioni disciplinari nei confronti dei suoi componenti;
c) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei
consigli degli ordini circondariali e dei loro organi;
d) risolve, se possibile anche in via preventiva, i
conflitti di competenza fra i consigli degli ordini
circondariali;
e) cura la tenuta dell'albo speciale degli avvocati
ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4;
f) esercita la sorveglianza sul funzionamento dei
consigli degli ordini circondariali;
g) esprime pareri in merito alla previdenza forense
su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa
nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli
avvocati e procuratori;
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h) esprime parere su proposte o disegni di legge
concernenti la professione forense;
i) fissa i limiti massimi del contributo dovuto
dagli iscritti ai sensi dell'articolo 26;
l) adotta le deliberazioni in materia di tariffe
professionali previste dalla legge 7 novembre 1957, n.
1051;
m) approva i conti consuntivi e i bilanci
preventivi delle proprie gestioni annuali;
n) cura, anche a mezzo di bollettini ed altre
pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli
argomenti di interesse dell'avvocatura;
o) delibera sulle spese degli organi dell'Ordine
nazionale forense, nei limiti delle attività ad esso
istituzionalmente proprie;
p) promuove l'istituzione di borse di studio per i
praticanti;
q) convoca i presidenti degli ordini circondariali
ed i rappresentanti delle associazioni forensi maggiormente
rappresentative per numero di iscritti e per estensione in
campo nazionale al fine di trattare questioni di preminente
interesse per gli avvocati, quando opportuno e almeno una
volta l'anno ovvero su richiesta congiunta di non meno di un
quinto degli ordini circondariali;
r) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita
dalla legge e dai regolamenti.
2. Per la copertura delle spese necessarie all'espletamento
delle sue funzioni, il Consiglio è autorizzato, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2:
a) a determinare la misura del contributo annuale
dovuto dagli iscritti nell'albo speciale per il patrocinio
dinanzi alle magistrature superiori, negli albi professionali
ordinari, negli elenchi e nei registri;
b) a stabilire diritti per il rilascio di
certificati e copie.
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