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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5574
DDL0458-0036
Progetto di legge Camera n. 458 - testo presentato - (DDL12-458)
(suddiviso in 128 Unità Documento)
Unità Documento n.36 (che inizia a pag.27 dello stampato)
...C458. TESTIPDL
...C458.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 31.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC458 ZZ12 ZZPD ZZPR
         (Funzioni del Consiglio nazionale forense).
      1.  Il Consiglio nazionale forense svolge le seguenti
  funzioni:
        a)  adotta ogni iniziativa a tutela degli interessi
  dell'Ordine nazionale forense, per la salvaguardia del suo
  prestigio e delle sue prerogative istituzionali;
        b)  decide in sede giurisdizionale sui ricorsi
  avverso i provvedimenti in materia disciplinare e di tenuta
  degli albi professionali, dei registri e degli elenchi dei
  consigli degli ordini circondariali; esercita altresì le
  funzioni disciplinari nei confronti dei suoi componenti;
        c)  decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei
  consigli degli ordini circondariali e dei loro organi;
        d)  risolve, se possibile anche in via preventiva, i
  conflitti di competenza fra i consigli degli ordini
  circondariali;
        e)  cura la tenuta dell'albo speciale degli avvocati
  ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai
  sensi dell'articolo 2, comma 4;
        f)  esercita la sorveglianza sul funzionamento dei
  consigli degli ordini circondariali;
        g)  esprime pareri in merito alla previdenza forense
  su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa
  nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli
  avvocati e procuratori;
 
                              Pag. 28
 
        h)  esprime parere su proposte o disegni di legge
  concernenti la professione forense;
        i)  fissa i limiti massimi del contributo dovuto
  dagli iscritti ai sensi dell'articolo 26;
        l)  adotta le deliberazioni in materia di tariffe
  professionali previste dalla legge 7 novembre 1957, n.
  1051;
        m)  approva i conti consuntivi e i bilanci
  preventivi delle proprie gestioni annuali;
        n)  cura, anche a mezzo di bollettini ed altre
  pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli
  argomenti di interesse dell'avvocatura;
        o)  delibera sulle spese degli organi dell'Ordine
  nazionale forense, nei limiti delle attività ad esso
  istituzionalmente proprie;
        p)  promuove l'istituzione di borse di studio per i
  praticanti;
        q)  convoca i presidenti degli ordini circondariali
  ed i rappresentanti delle associazioni forensi maggiormente
  rappresentative per numero di iscritti e per estensione in
  campo nazionale al fine di trattare questioni di preminente
  interesse per gli avvocati, quando opportuno e almeno una
  volta l'anno ovvero su richiesta congiunta di non meno di un
  quinto degli ordini circondariali;
        r)  svolge ogni altra funzione ad esso attribuita
  dalla legge e dai regolamenti.
    2.  Per la copertura delle spese necessarie all'espletamento
  delle sue funzioni, il Consiglio è autorizzato, ai sensi
  dell'articolo 26, comma 2:
        a)  a determinare la misura del contributo annuale
  dovuto dagli iscritti nell'albo speciale per il patrocinio
  dinanzi alle magistrature superiori, negli albi professionali
  ordinari, negli elenchi e nei registri;
        b)  a stabilire diritti per il rilascio di
  certificati e copie.
 
DATA=940505 FASCID=DDL12-458 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0458 TOTPAG=0077 TOTDOC=0128 NDOC=0036 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0027 RIGINIZ=012 PAGFIN=0028 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=27 PAGEFIN=28 SORTRES= SORTDDL=045800 00 FASCIDC=12DDL0458 SORTNAV=0045800 000 00000 ZZDDLC458 NDOC0036 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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