| (Competenza e funzionamento dell'adunanza generale del
Consiglio nazionale forense).
1. Il Consiglio nazionale forense delibera in adunanza
generale su tutte le materie di sua competenza non attribuite
al comitato esecutivo di cui all'articolo 35.
2. Appartiene alla competenza esclusiva dell'adunanza
generale:
a) eleggere il presidente, due vice presidenti, il
segretario, il tesoriere ed i componenti del comitato di
coordinamento, dell'ufficio di presidenza e della commissione
per la tenuta dell'albo speciale;
b) nominare i componenti delle commissioni di
studio e lavoro;
c) indicare i criteri generali cui devono
uniformarsi il comitato di coordinamento e le commissioni;
d) approvare il conto consuntivo e il bilancio
preventivo;
e) approvare i regolamenti interni per il
funzionamento del Consiglio e quelli attribuiti dalla legge
alla sua competenza;
f) deliberare sulle materie attribuite al comitato
di coordinamento quando ne faccia istanza almeno un terzo dei
suoi componenti.
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