Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5580
DDL0458-0042
Progetto di legge Camera n. 458 - testo presentato - (DDL12-458)
(suddiviso in 128 Unità Documento)
Unità Documento n.42 (che inizia a pag.31 dello stampato)
...C458. TESTIPDL
...C458.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 31 Art. 37.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC458 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Commissione
              per la tenuta dell'albo speciale).
      1.  La tenuta dell'albo speciale di cui all'articolo 31,
  comma 1, lettera  e),  è attribuita ad una apposita
  commissione, formata da tre membri eletti dall'adunanza
  generale del Consiglio nazionale forense fra i componenti del
  medesimo.
    2.  Contestualmente all'elezione dei componenti effettivi
  l'adunanza generale elegge altresì tre supplenti, che
  intervengono alle riunioni della commissione in sostituzione
  di qualsiasi membro effettivo.
    3.  Le deliberazioni concernenti le iscrizioni e le
  cancellazioni nell'albo speciale degli avvocati ammmessi al
  patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono
  pronunziate a domanda dell'interessato e sono comunicate a
  questo ed al procuratore generale presso la Corte di
  cassazione con lettera raccomandata con avviso di
  ricevimento.
    4.  La commissione procede d'ufficio alla cancellazione
  dall'albo speciale dell'iscritto quando questo sia stato
  cancellato dall'albo di cui all'articolo 55, comma 2, o
  dall'elenco speciale di cui al medesimo articolo 55, comma
  4.
    5.  L'avvocato, se la cancellazione dall'albo o dall'elenco
  speciale è avvenuta su sua istanza dopo venti anni di
  esercizio professionale e fino a quando sussistano i requisiti
  di cui all'articolo 45, comma 2, lettere  a)  e  b),
  può domandare di restare iscritto nel solo albo speciale per
  il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori.
    6.  L'interessato ed il procuratore generale possono
  proporre ricorso, avverso le deliberazioni di cui al comma 3,
  entro trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio
  nazionale forense, il quale decide senza l'intervento dei
  componenti della commissione.
    7.  Le deliberazioni di cui al comma 3 sono comunicate al
  consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto
  l'interessato.
 
DATA=940505 FASCID=DDL12-458 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0458 TOTPAG=0077 TOTDOC=0128 NDOC=0042 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0031 RIGINIZ=001 PAGFIN=0031 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=31 PAGEFIN=31 SORTRES= SORTDDL=045800 00 FASCIDC=12DDL0458 SORTNAV=0045800 000 00000 ZZDDLC458 NDOC0042 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati