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per la tenuta dell'albo speciale).
1. La tenuta dell'albo speciale di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera e), è attribuita ad una apposita
commissione, formata da tre membri eletti dall'adunanza
generale del Consiglio nazionale forense fra i componenti del
medesimo.
2. Contestualmente all'elezione dei componenti effettivi
l'adunanza generale elegge altresì tre supplenti, che
intervengono alle riunioni della commissione in sostituzione
di qualsiasi membro effettivo.
3. Le deliberazioni concernenti le iscrizioni e le
cancellazioni nell'albo speciale degli avvocati ammmessi al
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono
pronunziate a domanda dell'interessato e sono comunicate a
questo ed al procuratore generale presso la Corte di
cassazione con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
4. La commissione procede d'ufficio alla cancellazione
dall'albo speciale dell'iscritto quando questo sia stato
cancellato dall'albo di cui all'articolo 55, comma 2, o
dall'elenco speciale di cui al medesimo articolo 55, comma
4.
5. L'avvocato, se la cancellazione dall'albo o dall'elenco
speciale è avvenuta su sua istanza dopo venti anni di
esercizio professionale e fino a quando sussistano i requisiti
di cui all'articolo 45, comma 2, lettere a) e b),
può domandare di restare iscritto nel solo albo speciale per
il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori.
6. L'interessato ed il procuratore generale possono
proporre ricorso, avverso le deliberazioni di cui al comma 3,
entro trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio
nazionale forense, il quale decide senza l'intervento dei
componenti della commissione.
7. Le deliberazioni di cui al comma 3 sono comunicate al
consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto
l'interessato.
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