| (Eleggibilità e incompatibilità).
1. Sono eleggibili a membri del consiglio dell'ordine
circondariale tutti gli avvocati con anzianità di iscrizione
nell'albo non inferiore a dieci anni ed a componenti del
Consiglio nazionale forense tutti gli iscritti nell'albo
speciale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e),
con anzianità non inferiore a cinque anni. Non sono eleggibili
coloro che siano stati colpiti da sanzione disciplinare
diversa dall'avvertimento.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono incompatibili tra
loro e con quelli previsti dall'ordinamento della Cassa
nazionale di previdenza. L'eletto che viene a trovarsi in una
delle suddette condizioni di incompatibilità deve optare per
uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione
degli eletti e in caso di silenzio decade dall'incarico
precedente.
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