| (Elezione del consiglio dell'ordine
circondariale).
1. Le elezioni del consiglio dell'ordine circondariale
si svolgono, anche mediante istituzione di più seggi
elettorali, nell'assemblea ordinaria, che deve essere
convocata entro il mese precedente la scadenza delle
cariche.
2. Per le elezioni sostitutive l'assemblea straordinaria è
convocata dai membri del consiglio dell'ordine rimasti in
carica.
3. Il consiglio dell'ordine determina la durata, comunque
non superiore a due giorni consecutivi, per lo svolgimento
delle operazioni di voto e nomina i presidenti
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dei seggi nonché quattro scrutatori per ogni seggio.
4. Le elezioni sono valide quando il numero dei votanti non
sia inferiore ad un quarto degli iscritti.
5. Espletato lo scrutinio, il presidente dell'assemblea
proclama i risultati delle elezioni e ne dà immediatamente
comunicazione al Consiglio nazionale forense, al presidente
della corte d'appello, al procuratore generale, al presidente
del tribunale ed al procuratore della Repubblica.
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