| (Modalità di voto).
1. L'assemblea ordinaria, presieduta dal presidente, dal
vice presidente o dal consigliere anziano, procede
all'elezione del consiglio con voto segreto espresso su schede
uniformi, la cui raccolta in un'apposita urna deve avvenire in
una seduta pubblica della durata di non meno di quattro e non
più di otto ore, disposta dal consiglio uscente.
2. All'elezione si procede, ogni tre anni, entro il mese di
febbraio, previa convocazione affissa con le modalità di cui
all'articolo 18. Se alla votazione partecipa meno di un terzo
degli iscritti, l'elezione è proclamata pubblicamente invalida
dal presidente del seggio elettorale, il quale convoca
l'assemblea per una seconda tornata elettorale, da tenersi a
distanza di non meno di sette e non più di dieci giorni, e
provvede a far immediatamente affiggere nell'albo la nuova
convocazione.
3. Ogni elettore può indicare nella scheda un numero di
iscritti, anche non compresi in liste di candidatura o
inseriti in liste diverse, non superiore a due terzi,
arrotondati all'unità, delle persone da eleggere. I nominativi
segnati nella scheda oltre il massimo concesso all'elettore si
intendono non votati. Del pari si intendono non votati i nomi
di persone non iscritte all'ordine o non eleggibili ai sensi
dell'articolo 38.
4. Negli ordini con non più di trecento, cinquecento o
mille iscritti, possono essere
Pag. 34
presentate liste di candidatura su proposta, rispettivamente,
di almeno quindici, venticinque o cinquanta elettori. Le liste
debbono essere comunicate al consiglio, almeno dieci giorni
prima di quello della votazione, da due proponenti che
certificano sotto la loro responsabilità l'autenticità delle
firme degli altri proponenti. Se i candidati in esse designati
depositano nei quattro giorni successivi una dichiarazione di
accettazione, il consiglio provvede, almeno quattro giorni
prima delle elezioni, ad affiggere le liste nell'albo esterno
dell'ordine, senza pregiudizio alcuno per la eleggibilità di
ogni altro avente titolo.
| |