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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5584
DDL0458-0046
Progetto di legge Camera n. 458 - testo presentato - (DDL12-458)
(suddiviso in 128 Unità Documento)
Unità Documento n.46 (che inizia a pag.33 dello stampato)
...C458. TESTIPDL
...C458.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 40.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC458 ZZ12 ZZPD ZZPR
                     (Modalità di voto).
      1.  L'assemblea ordinaria, presieduta dal presidente, dal
  vice presidente o dal consigliere anziano, procede
  all'elezione del consiglio con voto segreto espresso su schede
  uniformi, la cui raccolta in un'apposita urna deve avvenire in
  una seduta pubblica della durata di non meno di quattro e non
  più di otto ore, disposta dal consiglio uscente.
    2.  All'elezione si procede, ogni tre anni, entro il mese di
  febbraio, previa convocazione affissa con le modalità di cui
  all'articolo 18.  Se alla votazione partecipa meno di un terzo
  degli iscritti, l'elezione è proclamata pubblicamente invalida
  dal presidente del seggio elettorale, il quale convoca
  l'assemblea per una seconda tornata elettorale, da tenersi a
  distanza di non meno di sette e non più di dieci giorni, e
  provvede a far immediatamente affiggere nell'albo la nuova
  convocazione.
    3.  Ogni elettore può indicare nella scheda un numero di
  iscritti, anche non compresi in liste di candidatura o
  inseriti in liste diverse, non superiore a due terzi,
  arrotondati all'unità, delle persone da eleggere.  I nominativi
  segnati nella scheda oltre il massimo concesso all'elettore si
  intendono non votati.  Del pari si intendono non votati i nomi
  di persone non iscritte all'ordine o non eleggibili ai sensi
  dell'articolo 38.
    4.  Negli ordini con non più di trecento, cinquecento o
  mille iscritti, possono essere
 
                              Pag. 34
 
  presentate liste di candidatura su proposta, rispettivamente,
  di almeno quindici, venticinque o cinquanta elettori.  Le liste
  debbono essere comunicate al consiglio, almeno dieci giorni
  prima di quello della votazione, da due proponenti che
  certificano sotto la loro responsabilità l'autenticità delle
  firme degli altri proponenti.  Se i candidati in esse designati
  depositano nei quattro giorni successivi una dichiarazione di
  accettazione, il consiglio provvede, almeno quattro giorni
  prima delle elezioni, ad affiggere le liste nell'albo esterno
  dell'ordine, senza pregiudizio alcuno per la eleggibilità di
  ogni altro avente titolo.
 
DATA=940505 FASCID=DDL12-458 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0458 TOTPAG=0077 TOTDOC=0128 NDOC=0046 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0033 RIGINIZ=010 PAGFIN=0034 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=33 PAGEFIN=34 SORTRES= SORTDDL=045800 00 FASCIDC=12DDL0458 SORTNAV=0045800 000 00000 ZZDDLC458 NDOC0046 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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