| (Elezione del Consiglio nazionale forense).
1. I componenti del Consiglio nazionale forense sono
eletti in numero di uno per ogni distretto di corte d'appello.
Essi vengono eletti dai consigli degli ordini
circoridariali.
2. La convocazione del consiglio dell'ordine per la
elezione dei membri del Consiglio nazionale forense deve
essere effettuata nel mese precedente la scadenza delle
cariche.
3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento
iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto
ogni duecento fino a seicento iscritti ed un voto ogni
trecento se gli iscritti sono oltre seicento. S'intende eletto
il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; in
caso di parità, è preferito il candidato più anziano per
iscrizione nell'albo e, fra coloro che abbiano uguale
anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
4. Ogni consiglio comunicà il risultato della votazione
alla commissione di cui all'articolo 43.
5. Per la elezione del Consiglio nazionale forense si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative
alla elezione del consiglio dell'ordine circondariale di cui
all'articolo 39.
| |