| (Ricorsi contro le elezioni dei consigli
degli ordini e dei loro organi).
1. Ogni iscritto può proporre ricorso al Consiglio
nazionale forense contro i risultati delle elezioni tenute nel
proprio ordine circondariale, ai sensi dell'articolo 31, comma
1, lettera c), nel termine di dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che, per
gravi ragioni attinenti alla funzionalità dell'organo, il
Consiglio nazionale forense deliberi un provvedimento di
sospensione.
3. Il Consiglio nazionale forense può annullare, per motivi
di legittimità, i risultati delle elezioni dei consigli degli
ordini circondariali e dei loro organi.
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