| (Controllo delle elezioni
del Consiglio nazionale forense).
1. Il controllo della regolarità delle operazioni di
voto per le elezioni del Consiglio nazionale forense e la
proclamazione degli eletti sono compiuti da una commissione di
nove avvocati designati dal Ministro di grazia e giustizia.
2. La commissione di cui al comma 1 delibera con la
partecipazione di almeno cinque membri.
3. Presiede l'avvocato più anziano, sostituito, ove
occorra, da chi lo segue per anzianità di iscrizione
nell'albo.
4. Con la proclamazione dei nuovi eletti cessano dalle
funzioni i componenti in carica del Consiglio nazionale
forense.
5. Il Consiglio nazionale forense dà immediata notizia
delle elezioni al Ministro di grazia e giustizia, al primo
presidente della Corte di cassazione ed al procuratore
generale presso la stessa Corte.
6. La commissione di cui al comma 1 ordina la pubblicazione
del risultato delle votazioni, con la proclamazione degli
eletti, nel bollettino del Ministero di grazia e giustizia.
| |