| (Ricorsi contro le elezioni
del Consiglio nazionale forense).
1. I consigli degli ordini che hanno partecipato alle
elezioni ed i singoli candidati non eletti, nel termine di
dieci giorni dalla proclamazione, possono proporre ricorso,
contro i risultati delle elezioni del Consiglio nazionale
forense, al Consiglio medesimo, il quale decide entro i
quaranta giorni successivi alla sua prima convocazione. Alla
decisione non possono partecipare gli eletti nelle elezioni
contestate.
| |