| (Requisiti per l'iscrizione).
1. L'avvocato può essere iscritto in un solo albo
professionale tenuto da un consiglio dell'ordine.
2. I requisiti per l'iscrizione nell'albo professionale,
negli elenchi e nei registri sono i seguenti:
a) essere cittadino italiano o di un altro Stato
membro della Comunità europea ed avere domicilio professionale
in un comune del circondario ove ha sede il consiglio
dell'ordine;
b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e
politici ed in particolare non essere fallito, interdetto o
inabilitato;
c) avere conseguito la laurea in giurisprudenza,
conferita o confermata da una università italiana;
d) avere superato, con il compimento del tirocinio,
l'esame di abilitazione all'esercizio della professione;
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e) non avere compiuto atti delittuosi o illegittimi
tali da far venire meno l'aspettativa di un corretto
svolgimento dell'attività professionale. Il relativo
accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine all'atto
dell'esame della domanda di iscrizione. Prima di rigettare
l'istanza di iscrizione per la carenza del predetto requisito,
il consiglio deve sentire l'interessato personalmente. Questi
può ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento al Consiglio nazionale forense, che è tenuto a
decidere entro centoventi giorni dal ricevimento del ricorso.
Tuttavia, trascorsi cinque anni dall'atto considerato
influente sul requisito dell'aspettativa di un corretto
svolgimento dell'attività professionale, il consiglio
dell'ordine può procedere egualmente alla iscrizione, se nel
periodo suddetto l'interessato sia stato riabilitato o abbia
tenuto condotta irreprensibile. La sola iscrizione nel
registro dei praticanti, senza abilitazione al patrocinio, può
essere disposta dal consiglio dell'ordine anche prima del
decorso dei cinque anni.
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