| (Iscrizione nell'albo professionale dei docenti
universitari, dei magistrati e degli avvocati dello Stato).
1. Coloro che abbiano effettivamente esercitato la
professione di magistrato ordinario, amministrativo e militare
per almeno otto anni o di avvocato dell'Avvocatura dello Stato
ed i professori ordinari ed associati di ruolo di discipline
giuridiche delle università e degli istituti superiori ad esse
parificati, dopo un periodo di insegnamento di tre anni, hanno
diritto ad essere iscritti nell'albo professionale ordinario
di cui all'articolo 55, comma 2, previa dimostrazione del
possesso dei requisiti di cui all'articolo 45, comma 2,
lettere a), b), c) ed e).
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