| (Incompatibilità e loro accertamento).
1. L'esercizio della professione di avvocato è
incompatibile:
a) con qualsiasi attività continuativa di lavoro
autonomo svolta professionalmente, escluse quelle di carattere
scientifico, letterario, artistico e pubblicistico;
b) con la qualità di ministro di un culto
riconosciuto dallo Stato;
c) con l'esercizio di attività commerciali in nome
proprio o in nome altrui;
d) con la qualità di socio illimitatamente
responsabile in società di persone esercenti l'attività
commerciale;
e) con la carica di amministratore unico o delegato
di società di capitali;
f) con la qualità di dipendente pubblico o privato,
salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che
esercitano la loro attività per conto di enti pubblici ai
sensi dell'articolo 53.
2. L'accertamento di qualsiasi incompatibilità, fini
dell'iscrizione nell'albo professionale o della cancellazione
dallo stesso, spetta esclusivamente al consiglio
dell'ordine.
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