| (Avvocati dipendenti da enti pubblici).
1. Gli avvocati addetti con rapporto di pubblico impiego
ad uffici legali di pubbliche amministrazioni e di enti
pubblici o di diritto pubblico, anche economici, riconosciuti
tali per epressa previsione di legge, possono esercitare la
professione forense limitatamente agli affari ed alle cause
relativi all'ente di appartenenza.
2. Per l'esercizio della loro attività gli avvocati di cui
al comma 1 sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo
professionale dell'ordine circondariale ove ha sede l'ufficio
cui sono addetti. Essi fanno parte a tutti gli effetti
dell'ordine forense e devono assolvere, nei compiti specifici
di cui al comma 1, alle funzioni previste dall'articolo 1.
3. Per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 2,
gli interessati devono presentare una deliberazione dell'ente,
adottata nelle forme di legge, che attesti la stabile
costituzione di un ufficio legale e l'appartenenza ad esso del
professionista.
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