| (Iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio innanzi
alle magistrature superiori).
1. Possono essere iscritti nell'albo speciale di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera e), tutti gli iscritti
agli albi professionali di avvocato con anzianità superiore a
dieci anni e gli avvocati che abbiano superato l'esame
previsto negli articoli 78 e
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seguenti, nonché i professori ordinari ed associati di ruolo
di discipline giuridiche delle università e degli istituti
superiori ad esse parificati dopo un periodo di insegnamento
di sei anni.
2. Possono inoltre essere iscritti nell'albo speciale gli
ex magistrati ordinari, amministrativi e militari che,
iscritti, ai sensi dell'articolo 46, all'albo professionale
degli avvocati, abbiano conseguito un grado non inferiore a
quello di consigliere di Cassazione, di consigliere di Stato,
di consigliere della Corte dei conti o altro grado ad essi
equiparato e gli avvocati dello Stato che abbiano tenuto
l'ufficio di avvocato generale, sostituto avvocato generale o
avvocato distrettuale dello Stato.
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