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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


560
DDL0037-0006
Progetto di legge Camera n. 37 - testo presentato - (DDL12-37)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C37. TESTIPDL
...C37.
...Decreto-legge 23 marzo 1994, n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1994. Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC37 ZZ12 ZZDL ZZPR
            1.  All'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio
  1993, n.
        16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
  1993,
        n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
            "2- bis.  La differenza tra l'importo di 4.500
        miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato
  chiesto
        il rimborso, ai sensi del comma 1, è destinata
  all'estinzione,
        secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti
  relativi
        al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987
  di
        ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a
  cento
        milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle
        dichiarazioni dei redditi.  Gli interessi relativi a
  ciascun
        credito devono essere computati fino al 31 dicembre
  1993; per
        quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura
  degli
        interessi è fissata nel 3,5 per cento.  Il godimento dei
  titoli
        di Stato decorre dal 1^ gennaio 1994.  L'estinzione di
  tali
        crediti è effettuata sulla base delle richieste
  presentate
        entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici
  delle
        imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale
  dei
        soggetti interessati.  Sulla base delle predette
 
                               Pag. 7
 
        richieste, l'Amministrazione finanziaria procede
        all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati
  nelle
        dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo
  ammontare
        viene estinto al termine delle operazioni di
  liquidazione con
        le ordinarie procedure di rimborso.  Ai fini del
  recupero di
        somme non spettanti, si applicano le disposizioni
        dell'articolo 43 del decreto del Presidente dalla
  Repubblica
        29 settembre 1973, n. 602.  Con decreto del Ministro del
        tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno
        determinate le caratteristiche e le modalità, ivi
  compresa la
        misura dell'interesse, nonché le procedure di
  assegnazione dei
        titoli.  Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di
  cui viene
        chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo
  disponibile
        per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire
  da
        quelli di importo meno elevato.".
 
DATA=940324 FASCID=DDL12-37 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0037 TOTPAG=0010 TOTDOC=0013 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0006 RIGINIZ=031 PAGFIN=0007 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=003700 00 FASCIDC=12DDL0037 SORTNAV=0003700 000 00000 ZZDDLC37 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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