| 1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio
1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993,
n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2- bis. La differenza tra l'importo di 4.500
miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato
chiesto
il rimborso, ai sensi del comma 1, è destinata
all'estinzione,
secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti
relativi
al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987
di
ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a
cento
milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle
dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a
ciascun
credito devono essere computati fino al 31 dicembre
1993; per
quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura
degli
interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei
titoli
di Stato decorre dal 1^ gennaio 1994. L'estinzione di
tali
crediti è effettuata sulla base delle richieste
presentate
entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici
delle
imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale
dei
soggetti interessati. Sulla base delle predette
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richieste, l'Amministrazione finanziaria procede
all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati
nelle
dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo
ammontare
viene estinto al termine delle operazioni di
liquidazione con
le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del
recupero di
somme non spettanti, si applicano le disposizioni
dell'articolo 43 del decreto del Presidente dalla
Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del
tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno
determinate le caratteristiche e le modalità, ivi
compresa la
misura dell'interesse, nonché le procedure di
assegnazione dei
titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di
cui viene
chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo
disponibile
per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire
da
quelli di importo meno elevato.".
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