| (Albo professionale, elenchi e registri).
1. Il consiglio dell'ordine circondariale provvede alla
tenuta dell'albo professionale, degli elenchi e dei registri
degli iscritti all'ordine e ad inviarne tempestivamente copia,
oltre che delle successive variazioni, al Consiglio nazionale
forense, alla Cassa nazionale di previdenza, al Ministero di
grazia e giustizia ed ai presidenti delle corti d'appello.
2. L'albo professionale ordinario comprende coloro che
esercitano la libera professione in modo individuale o in
società o associazione.
3. Oltre che nell'albo professionale ordinario sono
inseriti in apposite rubriche annesse all'albo stesso:
a) gli avvocati nei primi tre anni di iscrizione
agli effetti della limitazione dell'esercizio professionale di
cui al comma 2 dell'articolo 73;
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b) gli avvocati volontariamente sospesi
dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 52.
4. Sono iscritti in elenchi speciali, annessi all'albo
professionale ordinario:
a) gli avvocati dipendenti da amministrazioni ed
enti pubblici;
b) le società e associazioni professionali di
avvocati;
c) i professori universitari a tempo pieno.
5. Sono iscritti in registri annessi all'albo
professionale:
a) i praticanti iscritti al tirocinio;
b) i praticanti abilitati al patrocinio.
6. Nell'albo professionale, negli elenchi e nei registri
debbono essere tempestivamente annotati per ciascun iscritto
tutti i dati imposti dalla legge o dai regolamenti, con
indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione.
7. L'albo professionale, gli elenchi ed i registri debbono
essere tenuti a disposizione del pubblico e almeno ogni
triennio riprodotti in stampa.
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