| (Cancellazioni).
1. La cancellazione dall'albo professionale, dagli
elenchi e dai registri è deliberata dal consiglio dell'ordine
su richiesta dell'interessato.
2. La cancellazione viene deliberata d'ufficio, oltre che
per incompatibilità, nei casi di cui all'articolo 52, comma 4,
o per accertata mancanza o perdita di uno dei requisiti per
l'iscrizione, nei seguenti casi:
a) per perdita del godimento dei diritti civili o
politici, dichiarazione di fallimento, interdizione o
inabilitazione;
b) quando non è osservato l'obbligo del domicilio
professionale.
3. L'avvocato nel caso previsto dal comma 2, lettera
b), può chiedere, prima che la delibera del consiglio
dell'ordine
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diventi definitiva, il trasferimento nell'albo professionale
dell'ordine che ha sede nel circondario ove egli ha trasferito
il domicilio professionale.
4. L'avvocato, cancellato dall'albo professionale, ha
diritto di essere reiscritto se sono cessate le cause che
hanno determinato la cancellazione.
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