| (Abilitazione alla professione di avvocato
e tirocinio).
1. L'abilitazione alla professione di avvocato, salvo
quanto disposto dall'articolo 46, si consegue superando il
prescritto esame dopo un periodo di tirocinio, svolto secondo
le norme dettate dagli articoli seguenti.
2. Il tirocinio consiste:
a) in un periodo obbligatorio di pratica
professionale presso un avvocato iscritto nell'albo
professionale, che può essere parzialmente sostituito dalla
pratica presso un avvocato straniero;
b) nella frequenza obbligatoria dei corsi
integrativi di formazione professionale.
3. Il periodo complessivo di tirocinio ha la durata minima
di tre anni, almeno due dei quali di pratica presso un
avvocato italiano. Per il tirocinio è necessaria l'iscrizione
nel registro dei praticanti.
4. L'iscrizione nel registro di cui al comma 3 è consentita
a tutti i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti
richiesti, per l'iscrizione nell'albo professionale degli
avvocati, dalle lettere a), b), c) ed
e) del comma 2 dell'articolo 45.
5. L'iscrizione è deliberata dal consiglio dell'ordine
circondariale del luogo ove il praticante intende compiere il
tirocinio.
6. Il tirocinio deve essere continuativo; se sospeso senza
valido e giustificato motivo, per oltre sei mesi, esso va
iniziato di nuovo.
7. Il tirocinio può essere sospeso su autorizzazione del
consiglio dell'ordine per grave e giustificato motivo. Il
termine massimo di sospensione è valutato volta per volta dal
consiglio dell'ordine.
| |