| (Norme disciplinari per i praticanti).
1. I praticanti devono osservare gli stessi doveri degli
avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio
dell'ordine.
2. La sospensione cautelare e quella irrogata a conclusione
del procedimento disciplinare, oltre ad impedire l'esercizio
del patrocinio, interrompono la pratica, con l'effetto di cui
al comma 6 dell'articolo 63.
3. La radiazione consente la reiscrizione nel registro dei
praticanti, a condizione che ricorrano i presupposti stabiliti
nell'articolo 45, comma 2, lettera e), per
l'iscrizione.
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