| (Abilitazione provvisoria al patrocinio).
1. Decorso un anno dall'inizio della pratica presso un
avvocato iscritto nell'albo professionale, il praticante può
chiedere l'abilitazione al patrocinio avanti i giudici
conciliatori ed i pretori, nell'ambito del circondario del
tribunale ove ha sede l'ordine presso il quale è iscritto.
2. Il patrocinio ha la durata massima di sei anni.
3. L'abilitazione al patrocinio è consentita solo a coloro
che, durante il corso di studi universitari, abbiano superato
i seguenti esami: diritto costituzionale, istituzioni di
diritto privato, diritto civile, diritto processuale civile,
diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale,
diritto processuale penale, diritto amministrativo e diritto
tributario o finanziario.
4. Il praticante abilitato al patrocinio può sostituire,
con specifico mandato scritto, l'avvocato presso il quale
esercita la pratica, anche davanti ai tribunali civile ed
amministrativo nel cui circondario viene svolta la pratica
stessa, sotto il controllo e la responsabilità dell'avvocato
medesimo.
5. Per ottenere l'abilitazione al patrocinio il praticante
deve presentare dichiarazione scritta al consiglio dell'ordine
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità
previste per l'esercizio della professione di avvocato.
6. Prima dell'esercizio del patrocinio il praticante deve
assumere, davanti il consiglio dell'ordine, l'impegno solenne
di cui all'articolo 47.
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