| (Corsi integrativi di formazione
e di aggiornamento professionale).
1. I consigli degli ordini, singoli o consociati, devono
organizzare i corsi integrativi sistematici di formazione
professionale di cui agli articoli 21, comma 1, lettera
d),
Pag. 48
e 63, comma 2, lettera b), tenuti da avvocati,
magistrati e docenti universitari.
2. I corsi devono comprendere anche lo studio
dell'ordinamento professionale, della deontologia e della
previdenza forensi.
3. La frequenza ai corsi è aperta a tutti gli iscritti in
albi professionali, elenchi e registri.
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