| (Commissioni esaminatrici).
1. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal
Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale
forense, e ciascuna di esse è composta da cinque membri
titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due
supplenti sono avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un
ordine del distretto di corte d'appello sede dell'esame; due
titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso
distretto, con qualifica non inferiore a quella di magistrato
di corte d'appello; un titolare e un supplente sono professori
ordinari o associati di materie giuridiche presso
un'università della Repubblica, ovvero presso un istituto
superiore a questa parificato.
2. Gli avvocati componenti le commissioni d'esame sono
scelti dal Ministro di grazia e giustizia tra dodici
nominativi designati dal Consiglio nazionale forense.
3. La commissione, nella prima riunione, elegge a scrutinio
segreto il presidente ed un vice presidente; in caso di parità
di voti risulta eletto il membro più anziano per età.
4. I supplenti intervengono nella commissione in
sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
5. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la
domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, le
commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima
dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri
supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri
effettivi, tale da permettere, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un
numero di componenti pari a quello delle commissioni
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originarie e da un segretario aggiunto. A ciascuna
sottocommissione non può essere assegnato un numero di
candidati inferiore a centoventisei e superiore a
duecentocinquanta.
6. Le commissioni e le sottocommissioni esaminatrici hanno
sede presso le corti di appello.
7. Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della
corte d'appello nominato dal primo presidente.
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