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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5618
DDL0458-0080
Progetto di legge Camera n. 458 - testo presentato - (DDL12-458)
(suddiviso in 128 Unità Documento)
Unità Documento n.80 (che inizia a pag.49 dello stampato)
...C458. TESTIPDL
...C458.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 71.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC458 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Commissioni esaminatrici).
      1.  Le commissioni esaminatrici sono nominate dal
  Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale
  forense, e ciascuna di esse è composta da cinque membri
  titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due
  supplenti sono avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un
  ordine del distretto di corte d'appello sede dell'esame; due
  titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso
  distretto, con qualifica non inferiore a quella di magistrato
  di corte d'appello; un titolare e un supplente sono professori
  ordinari o associati di materie giuridiche presso
  un'università della Repubblica, ovvero presso un istituto
  superiore a questa parificato.
    2.  Gli avvocati componenti le commissioni d'esame sono
  scelti dal Ministro di grazia e giustizia tra dodici
  nominativi designati dal Consiglio nazionale forense.
    3.  La commissione, nella prima riunione, elegge a scrutinio
  segreto il presidente ed un vice presidente; in caso di parità
  di voti risulta eletto il membro più anziano per età.
    4.  I supplenti intervengono nella commissione in
  sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
    5.  Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la
  domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, le
  commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto
  del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima
  dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri
  supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri
  effettivi, tale da permettere, unico restando il presidente,
  la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un
  numero di componenti pari a quello delle commissioni
 
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  originarie e da un segretario aggiunto.  A ciascuna
  sottocommissione non può essere assegnato un numero di
  candidati inferiore a centoventisei e superiore a
  duecentocinquanta.
    6.  Le commissioni e le sottocommissioni esaminatrici hanno
  sede presso le corti di appello.
    7.  Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della
  corte d'appello nominato dal primo presidente.
 
DATA=940505 FASCID=DDL12-458 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0458 TOTPAG=0077 TOTDOC=0128 NDOC=0080 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0049 RIGINIZ=005 PAGFIN=0050 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=49 PAGEFIN=50 SORTRES= SORTDDL=045800 00 FASCIDC=12DDL0458 SORTNAV=0045800 000 00000 ZZDDLC458 NDOC0080 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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