| (Ammissione dei candidati).
1. La commissione esaminatrice è competente ad ammettere
i candidati, verificando la regolarità delle domande ed il
possesso dei titoli richiesti.
2. Nel termine stabilito i candidati devono presentare alla
commissione esaminatrice la domanda di ammissione agli esami,
corredata:
a) del diploma originale di laurea;
b) del certificato di cui all'articolo 69;
c) della ricevuta di pagamento della tassa
prescritta per l'ammissione agli esami.
3. Fermo il disposto del comma 3 dell'articolo 63, i
candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non
oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui alla
lettera b) del comma 2 del presente articolo.
4. La commissione esaminatrice delibera senza ritardo e
forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami.
5. L'elenco di cui al comma 4 è depositato, almeno quindici
giorni prima dell'inizio delle prove, negli uffici della
segreteria della commissione.
6. A ciascun candidato ammesso agli esami è data
comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e
del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove
scritte.
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7. I candidati devono dimostrare la loro identità
personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando un
documento di identificazione che sia stato loro rilasciato da
un'autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data
recente vidimata da un notaio o autenticata dall'autorità
comunale.
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