| (Sede dell'esame).
1. Ciascun candidato può sostenere l'esame soltanto
presso la sede di corte d'appello nel cui distretto egli è
stato iscritto per l'esercizio della pratica dell'ultimo
anno.
2. Superato l'esame, il candidato può essere iscritto
soltanto in un albo professionale di avvocati del distretto di
corte d'appello presso il quale ha sostenuto l'esame e gli è
vietato, per il periodo di tre anni dalla iscrizione
nell'albo, l'esercizio di ogni attività professionale fuori
dallo stesso distretto di corte d'appello. Gli è altresì
vietato, se non siano trascorsi tre anni dall'iscrizione, il
trasferimerito in un albo professionale compreso in altro
distretto.
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